Art. 22.
                         Diritto allo studio

  1.  Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono
concessi  -  anche  in  aggiunta alle attivita' formative programmate
dall'azienda  - appositi permessi retribuiti, nella misura massima di
centocinquanta  ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo
del  3%  del  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato presso
ciascuna   azienda   all'inizio  di  ogni  anno,  con  arrotondamento
all'unita' superiore.
  2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione
a  corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari,  di scuola di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione   professionale,   statali,  pareggiate  o  legalmente
riconosciute,  o  comunque  abilitate al rilascio di titoli di studio
legali   o   attestati  professionali  riconosciuti  dall'ordinamento
pubblico  nonche'  per  sostenere i relativi esami. Nell'ambito della
contrattazione   integrativa   potranno   essere  previste  ulteriori
tipologie  di  corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari  attestati  o  corsi di perfezionamento anche organizzati
dall'Unione  europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica
professionalita'  ovvero,  infine,  corsi di formazione in materia di
integrazione  dei  soggetti  svantaggiati  sul  piano lavorativo, nel
rispetto delle priorita' di cui al comma 4.
  3.  Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a
turni  di  lavoro  che  agevolino  la  frequenza ai corsi stessi e la
preparazione  agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di
lavoro  straordinario  ne'  al  lavoro nei giorni festivi o di riposo
settimanale.
  4.  Qualora  il  numero  delle  richieste  superi le disponibilita'
individuate  ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si
rispetta il seguente ordine di priorita':
    a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e,
se  studenti  universitari  o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
    b) dipendenti  che  frequentino  per  la  prima volta gli anni di
corso  precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino,  sempre  per  la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso  il  primo,  ferma  restando, per gli studenti universitari e
postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a);
    c) dipendenti  ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che
non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
  5.  Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la
precedenza  e'  accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi  di  studio  della  scuola  media inferiore, della scuola media
superiore,   universitari   o   post-universitari,   sulla   base  di
un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
  6.  Qualora  a  seguito  dell'applicazione dei criteri indicati nei
commi  4  e  5 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al
beneficio  i  dipendenti  che  non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi  al  diritto  allo  studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore  parita',  secondo  l'ordine decrescente di eta'. Ulteriori
condizioni  che  diano  titolo a precedenza sono definite nell'ambito
delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile
1999.
  7.  L'applicazione  dei  predetti criteri e la relativa graduatoria
formano  oggetto  di informazione successiva ai soggetti sindacali di
cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999.
  8.  Per  la  concessione  dei permessi di cui ai commi precedenti i
dipendenti  interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio dei
corsi,  il  certificato  di  iscrizione  e,  al termine degli stessi,
l'attestato   di   partecipazione   agli   stessi   o   altra  idonea
documentazione  preventivamente concordata con l'azienda, l'attestato
degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle
predette   certificazioni,   i   permessi   gia'  utilizzati  vengono
considerati  come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come
ferie o riposi compensativi per straordinario gia' effettuato.
  9.  Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio
di un tirocinio, l'amministrazione potra' valutare con il dipendente,
nel  rispetto  delle  incompatibilita'  e delle esigenze di servizio,
modalita'   di   articolazione   della   prestazione  lavorativa  che
facilitino il conseguimento del titolo stesso.
  10.  Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2
il  dipendente  in  alternativa  ai  permessi  previsti  nel presente
articolo  puo'  utilizzare,  per  il solo giorno della prova, anche i
permessi  per  esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del
CCNL del 1 settembre 1995.
  11.  Sono  disapplicati  l'art.  3 del decreto del Presidente della
Repubblica  23 agosto  1988,  n.  395,  e  l'art.  20 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990.