Art. 24.
                Ricostituzione del rapporto di lavoro

  1.  Il  dipendente  che  abbia interrotto il rapporto di lavoro per
proprio  recesso  o  per  motivi di salute puo' richiedere, entro due
anni   dalla   data   di   cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  la
ricostituzione dello stesso.
  2. L'azienda si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta; in
caso  di  accoglimento il dipendente e' ricollocato nella categoria e
profilo  rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di
classificazione  applicato nell'azienda all'atto della ricostituzione
del  rapporto  di  lavoro.  Allo  stesso e' attribuito il trattamento
economico   iniziale   del   profilo,   con  esclusione  delle  fasce
retributive e della RIA a suo tempo eventualmente maturate.
  3.  La  stessa  facolta'  di  cui al comma 1 e' data al dipendente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione  al  riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell'Unione europea.
  4.  Nei  casi  previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto  di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita'
del  corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al
mantenimento  del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da
parte  del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica
se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
  5.  Qualora  il  dipendente  riammesso  goda  gia'  di  trattamento
pensionistico  si  applicano  le  vigenti  disposizioni in materia di
ricongiunzione  e  di  divieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le
indennita'  percepite  agli effetti del trattamento di previdenza per
il  periodo  di  servizio  prestato  prima  della  ricostituzione del
rapporto di lavoro, si applica l'art. 46.
  6.  E'  disapplicato  l'art.  59  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979.