Art. 26.
                          Patrocinio legale

  1.  L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi  l'apertura  di un procedimento di responsabilita' civile o
penale  nei  confronti  del  dipendente  per  fatti  o  atti connessi
all'espletamento  del  servizio  ed  all'adempimento  dei  compiti di
ufficio,  assume  a  proprio  carico,  a  condizione che non sussista
conflitto  di  interesse,  ogni onere di difesa fin dall'apertura del
procedimento  e  per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il
dipendente  da un legale, previa comunicazione all'interessato per il
relativo assenso.
  2.  Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia
in  sostituzione  di  quello indicato dall'azienda o a supporto dello
stesso,    i    relativi   oneri   saranno   interamente   a   carico
dell'interessato.    Nel   caso   di   conclusione   favorevole   del
procedimento,  l'azienda  procede  al rimborso delle spese legali nel
limite  massimo  della  tariffa  a  suo carico qualora avesse trovato
applicazione  il  comma  1, che comunque, non potra' essere inferiore
alla  tariffa  minima  ordinistica.  Tale  ultima clausola si applica
anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non
sia  stato  possibile  applicare inizialmente il comma 1 per presunto
conflitto di interesse.
  3.   L'azienda   dovra'   esigere   dal  dipendente,  eventualmente
condannato  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  i fatti a lui
imputati  per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri
sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
  4.  E'  disapplicato  l'art.  41  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 270/1987.