Art. 27.
                          Clausole speciali

  1.    Per    ciascun    dipendente    l'ufficio    del    personale
dell'amministrazione  di  appartenenza conserva in apposito fascicolo
personale  tutti  gli  atti e documenti prodotti dall'azienda o dallo
stesso dipendente ed attinenti all'attivita' da lui svolta e ai fatti
piu' significativi che lo riguardano.
  2.  Relativamente  agli  atti  e documenti conservati nel fascicolo
personale e' assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le
disposizioni  vigenti  in  materia.  Il dipendente, a richiesta, puo'
prendere  liberamente  visione  del  proprio  fascicolo  personale  e
richiedere  copia  a proprie spese di tutti o parte dei documenti ivi
inseriti  eccetto  il  caso  in  cui  essi  siano  utilizzati  per le
progressioni interne.
  3.  Al  personale  cui  durante  il  servizio  e'  fatto obbligo di
indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in
relazione  al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a
proprio  carico.  Ai  dipendenti  addetti a particolari servizi sono,
inoltre,  forniti  tutti  gli  indumenti  e  mezzi  protettivi contro
eventuali  rischi ed infezioni, tenendo conto del decreto legislativo
n.  626/1994  e  delle  leggi  in materia antinfortunistica, igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
  4.  L'azienda,  con  oneri  a proprio carico, puo' disciplinare per
speciali  esigenze connesse al particolare tipo di mansioni svolte da
categorie  di  personale previamente individuate, l'uso di alloggi di
servizio.