Art. 28. Diritti derivanti da invenzione industriale 1. Qualora il dipendente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 del codice civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa. 2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attivita' istituzionale dell'azienda, la contrattazione integrativa puo' individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttivita' nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.