Art. 28.
             Diritti derivanti da invenzione industriale

  1. Qualora il dipendente, nello svolgimento del rapporto di lavoro,
effettui  una  invenzione  industriale,  si applicano le disposizioni
dell'art.  2590  del  codice  civile e quelle speciali che regolano i
diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
  2.    In    relazione   all'importanza   dell'invenzione   rispetto
all'attivita'    istituzionale    dell'azienda,   la   contrattazione
integrativa  puo'  individuare i criteri ai fini della corresponsione
di  speciali  compensi per la produttivita' nell'ambito delle risorse
destinate alla retribuzione accessoria.