Art. 29. M e n s a 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalita' sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attivita' in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione del-l'orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto e' rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti. 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non e' monetizzabile. 5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, e 68, com-ma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.