Art. 29.
                              M e n s a

  1.  Le  aziende,  in  relazione  al proprio assetto organizzativo e
compatibilmente  con  le risorse disponibili, possono istituire mense
di  servizio  o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di
mensa con modalita' sostitutive.
  2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli
che prestano la propria attivita' in posizione di comando, nei giorni
di  effettiva  presenza  al  lavoro,  in  relazione  alla particolare
articolazione del-l'orario.
  3.  Il  pasto  va  consumato  al di fuori dell'orario di lavoro. Il
tempo  impiegato  per  il consumo del pasto e' rilevato con i normali
mezzi  di  controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta
minuti.
  4.  Il  costo  del  pasto  determinato in sostituzione del servizio
mensa  non  puo'  superare  L. 10.000.  Il  dipendente  e'  tenuto  a
contribuire  in  ogni  caso  nella  misura  fissa di L. 2000 per ogni
pasto. Il pasto non e' monetizzabile.
  5.  Sono  disapplicati  gli  articoli 33 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  270/1987,  e  68,  com-ma 2,  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990.