Art. 3. Patronato sindacale 1. I dipendenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 47-bis del decreto legislativo n. 29/1993 o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda. 2. E' disapplicato l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.