Art. 3.
                         Patronato sindacale

  1.  I  dipendenti  in  attivita'  o  in  quiescenza  possono  farsi
rappresentare  dai  sindacati  ammessi  alle trattative nazionali, ai
sensi   dell'art.   47-bis  del  decreto  legislativo  n.  29/1993  o
dall'istituto   di  patronato  sindacale,  per  l'espletamento  delle
procedure  riguardanti  prestazioni  assistenziali  e  previdenziali,
davanti ai competenti organi dell'azienda.
  2.  E'  disapplicato  l'art.  33  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/1990.