Art. 33.
                  Contratto di formazione e lavoro

  1.  Nell'ambito  della  programmazione del fabbisogno di personale,
previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2,
del  CCNL  7 aprile  1999,  le aziende possono stipulare contratti di
formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3
del   decreto-legge   30 ottobre   1984,   n.  726,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 16
del   decreto-legge   16 maggio   1994,   n.   299,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1994,  n. 451. Il numero dei
contratti  di formazione e lavoro stipulabili e' definito nell'ambito
dei progetti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 863/1984.
  2.  Non  possono  stipulare  contratti  di  formazione  e lavoro le
aziende  che  si  trovino  nelle condizioni previste dall'art. 34 del
decreto   legislativo   n.   29/1993   o   che  abbiano  proceduto  a
dichiarazioni  di  eccedenza  o  a  collocamento in disponibilita' di
proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, a meno che
l'assunzione  avvenga  per  l'acquisizione  di  profili professionali
diversi  da  quelli  dichiarati  in  eccedenza,  fatti  salvi i posti
necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 21.
  3.   Le  selezioni  dei  candidati  destinatari  del  contratto  di
formazione  e  lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale
vigente  in  tema  di  reclutamento  nelle  aziende del comparto, ivi
comprese  le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie,
precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
  4. Il contratto di formazione e lavoro puo' essere stipulato:
    a) per l'acquisizione di professionalita' elevate;
    b) per    agevolare    l'inserimento    professionale    mediante
un'esperienza  lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita'
professionali al contesto organizzativo e di servizio.
  Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti
di  formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate
per altre assunzioni a tempo determinato.
  5.  Ai  fini  del  comma  4,  in  relazione  al  vigente sistema di
classificazione   del   personale,   sono   considerate   elevate  le
professionalita'   inserite   nella   categoria D.  Il  contratto  di
formazione  e  lavoro non puo' essere stipulato per l'acquisizione di
professionalita'   ricomprese   nelle  categorie  A  e  B,  posizione
economica iniziale.
  6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai
sensi  del  comma 4, lettera a), nell'ambito del periodo stabilito di
durata   del   rapporto,  e'  previsto  un  periodo  obbligatorio  di
formazione  che  esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a
centotrenta  ore  complessive;  per i lavoratori assunti ai sensi del
comma  4, lettera b), il suddetto periodo non puo' essere inferiore a
venti  ore  ed  e'  destinato  alla  formazione di base relativa alla
disciplina  del  rapporto  di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la
prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
  7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a
quelle  previste  dall'art.  16, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, non sono retribuite.
  8.  Il  contratto  di  formazione  e  lavoro  e' stipulato in forma
scritta,  secondo  i  principi  di  cui  all'art.  14  del CCNL del 1
settembre 1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche,
della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata
e'  fissata  in  misura  non  superiore a ventiquattro mesi, nel caso
previsto  dal comma 4, lettera a), e in misura non superiore a dodici
mesi,  nel caso previsto dal comma 4, lettera b). Copia del contratto
di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
  9.  Ai  lavoratori  assunti  con i contratti di formazione e lavoro
previsti  dal  comma  4  e'  attribuito  il  trattamento  del livello
economico corrispondente al profilo di assunzione (Bs, C, D o Ds) dal
CCNL del 7 aprile 1999 come integrato dal CCNL relativo al II biennio
economico  2000-2001.  Spettano,  inoltre,  l'indennita'  integrativa
speciale,  e la tredicesima mensilita'. La contrattazione integrativa
puo'   disciplinare  la  attribuzione  di  compensi  per  particolari
condizioni   di   lavoro,  nell'ambito  delle  risorse  previste  nel
finanziamento  del  progetto  di  formazione  e  lavoro,  nonche'  la
fruizione   dei   servizi   sociali  eventualmente  previsti  per  il
personale, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e
lavoro.
  10.  La  disciplina normativa e' quella prevista per i lavoratori a
tempo  determinato di cui all'art. 17 del CCNL 1 settembre 1995, come
riprodotto  all'art.  31  del  presente  contratto,  con  le seguenti
eccezioni:
  - il  periodo  di  prova  e'  stabilito in un mese nei contratti di
prestazione  effettiva per i contratti di cui al comma 4, lettera b);
di  due  mesi  per  i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma
lettera a);
  - nelle  ipotesi  di malattia o di infortunio, il lavoratore non in
prova  ha  diritto  alla  conservazione  del  posto  di lavoro per un
periodo  pari  alla  meta'  del  contratto  di  formazione  di cui e'
titolare.
  11.  Nella  predisposizione  dei  progetti  di  formazione e lavoro
devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
  12.  Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente
alla  scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai
soli  fini  del  completamento della formazione prevista, in presenza
dei  seguenti  eventi  oggettivamente  impeditivi della formazione il
contratto  puo'  essere  prorogato  per  un  periodo corrispondente a
quello di durata della sospensione stessa:
  - malattia;
  - gravidanza e puerperio;
  - astensione facoltativa post partum;
  - servizio militare di leva e richiamo alle armi;
  - infortunio sul lavoro.
  13.  Prima  della  scadenza  del  termine  stabilito nel comma 8 il
contratto  di  formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente
per giusta causa.
  14.  Al  termine  del  rapporto  l'azienda  e'  tenuta ad attestare
l'attivita'   svolta   ed   i   risultati  formativi  conseguiti  dal
lavoratore. Copia dell'attestato e' rilasciata al lavoratore.
  15.  Il  rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in
contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma
11,  del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1984,  n.  863. Le aziende
disciplinano,  previa  concertazione  ai sensi dell'art. 6, com-ma 1,
lettera  B), del CCNL del 7 aprile 1999, il procedimento ed i criteri
per   l'accertamento   selettivo   dei   requisiti   attitudinali   e
professionali  richiesti  in  relazione  alle  posizioni di lavoro da
ricoprire,  assicurando  la  partecipazione  alle  selezioni anche ai
lavoratori di cui al comma 12.
  16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi
in  rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro
viene computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio.
  17.  Non  e'  consentita  la  stipula  di contratti di formazione e
lavoro  da  parte  delle aziende che non confermano almeno il 60% dei
lavoratori  il  cui  contratto  sia  scaduto  nei  ventiquattro  mesi
precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilita' correlati
ad  eventi  eccezionali  e  non  prevedibili, informandone i soggetti
sindacali.
  18.  I  lavoratori  assunti  con  contratto  di formazione e lavoro
esercitano  i  diritti  di liberta' e di attivita' sindacale previsti
dalla legge n. 300 del 1970.