Art. 33. Contratto di formazione e lavoro 1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999, le aziende possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il numero dei contratti di formazione e lavoro stipulabili e' definito nell'ambito dei progetti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge n. 863/1984. 2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le aziende che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilita' di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, a meno che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 21. 3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle aziende del comparto, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate. 4. Il contratto di formazione e lavoro puo' essere stipulato: a) per l'acquisizione di professionalita' elevate; b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita' professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato. 5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalita' inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere stipulato per l'acquisizione di professionalita' ricomprese nelle categorie A e B, posizione economica iniziale. 6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lettera a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, e' previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a centotrenta ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lettera b), il suddetto periodo non puo' essere inferiore a venti ore ed e' destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica. 7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite. 8. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 1 settembre 1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata e' fissata in misura non superiore a ventiquattro mesi, nel caso previsto dal comma 4, lettera a), e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lettera b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore. 9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 e' attribuito il trattamento del livello economico corrispondente al profilo di assunzione (Bs, C, D o Ds) dal CCNL del 7 aprile 1999 come integrato dal CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001. Spettano, inoltre, l'indennita' integrativa speciale, e la tredicesima mensilita'. La contrattazione integrativa puo' disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonche' la fruizione dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro. 10. La disciplina normativa e' quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 17 del CCNL 1 settembre 1995, come riprodotto all'art. 31 del presente contratto, con le seguenti eccezioni: - il periodo di prova e' stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lettera b); di due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lettera a); - nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla meta' del contratto di formazione di cui e' titolare. 11. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 12. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto puo' essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa: - malattia; - gravidanza e puerperio; - astensione facoltativa post partum; - servizio militare di leva e richiamo alle armi; - infortunio sul lavoro. 13. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 8 il contratto di formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente per giusta causa. 14. Al termine del rapporto l'azienda e' tenuta ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato e' rilasciata al lavoratore. 15. Il rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le aziende disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 6, com-ma 1, lettera B), del CCNL del 7 aprile 1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 12. 16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio. 17. Non e' consentita la stipula di contratti di formazione e lavoro da parte delle aziende che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei ventiquattro mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilita' correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili, informandone i soggetti sindacali. 18. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970.