Art. 34. Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Con riferimento alle modalita' di cui all'art. 23, comma 12, del CCNL 7 aprile 1999 le parti specificano che la comunicazione dell'azienda e' conseguenza dell'accordo intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, del citato CCNL. 2. L'art. 24 del CCNL del 7 aprile 1999 e' cosi' integrato: A) al comma 2 e' aggiunta la seguente lettera: "c) con eventuale combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere a) e b)"; B) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2000"; C) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purche' vi sia disponibilita' del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2000".