Art. 34.
           Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale

  1. Con riferimento alle modalita' di cui all'art. 23, comma 12, del
CCNL   7 aprile  1999  le  parti  specificano  che  la  comunicazione
dell'azienda  e'  conseguenza  dell'accordo intercorso tra essa ed il
dipendente ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, del citato CCNL.
  2. L'art. 24 del CCNL del 7 aprile 1999 e' cosi' integrato:
    A) al comma 2 e' aggiunta la seguente lettera:
    "c) con eventuale combinazione delle due modalita' indicate nelle
lettere a) e b)";
    B) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "I  dipendenti  che  hanno  trasformato  il rapporto di lavoro da
tempo  pieno  a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno
alla   scadenza   di   un   biennio  dalla  trasformazione  anche  in
soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che
vi  sia la disponibilita' del posto in organico ovvero della frazione
di  orario  corrispondente  al completamento del tempo pieno ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2000";
    C) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    "5.  I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno  diritto  di  ottenere  la  trasformazione del rapporto a tempo
pieno  decorso  un  triennio  dalla data di assunzione purche' vi sia
disponibilita'  del  posto  di  organico  o  della frazione di orario
corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 61/2000".