Art. 35.
                   Trattamento economico-normativo
        del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

  1.  Al  fine  di  adeguare  al  decreto  legislativo  n. 61/2000 la
disciplina  del  trattamento  economico e normativo del personale con
rapporto  di lavoro a tempo parziale, l'art. 25 del CCNL del 7 aprile
1999 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Nell'applicazione  degli  istituti  normativi  previsti  dal
presente   contratto,   tenendo  conto  della  ridotta  durata  della
prestazione  e  della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  legge  e contrattuali
dettate  per  il  rapporto  di  lavoro  a tempo pieno ivi compreso il
diritto allo studio".
    "2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale,  previo  suo  consenso,  puo' essere chiamato a svolgere
prestazioni  di  lavoro  supplementare  di  cui  all'art. 1, comma 2,
lettera  e), del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima
del  10%  della  durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi
non  superiori  ad  un  mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una
settimana.   Il  ricorso  al  lavoro  supplementare  e'  ammesso  per
eccezionali,  specifiche  e  comprovate  esigenze  organizzative o in
presenza  di  particolari  situazioni  di  difficolta'  organizzative
derivanti  da  concomitanti  assenze  di personale non prevedibili ed
improvvise".
    "3.  Le  ore  di  lavoro  supplementare  sono  retribuite  con un
compenso  pari  alla  retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui
all'art.  37, comma 2, lettera b), maggiorata di una percentuale pari
al  15%.  I  relativi  oneri sono a carico delle risorse destinate ai
compensi per lavoro straordinario".
    "4.  Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale  puo'  effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle
sole  giornate  di  effettiva  attivita'  lavorativa  entro il limite
massimo individuale annuo di venti ore, retribuite con il compenso di
cui al comma 3".
    "5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere
in  eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%".
    "6.  Nel  caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia
svolto  in  via  non  meramente  occasionale  per  piu'  di sei mesi,
l'azienda  consolida  il  relativo  orario  di  lavoro  a domanda del
dipendente".
    "7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi   compresa   l'indennita'   integrativa   speciale,   l'eventuale
retribuzione  individuale di anzianita' e le indennita' professionali
specifiche  e  l'indennita'  di  rischio  radiologico  ove spettanti,
corrisposte  al  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno
appartenente    alla    stessa    posizione   economica   e   profilo
professionale".
    "8.  La  contrattazione  integrativa  stabilisce  i  criteri  per
l'attribuzione   ai  dipendenti  a  tempo  parziale  dei  trattamenti
accessori   collegati   al   raggiungimento   di   obiettivi  o  alla
realizzazione  di  progetti  nonche'  di altri istituti non collegati
alla  durata  della  prestazione  lavorativa  ed applicabili anche in
misura  non  frazionata  e  non  direttamente proporzionale al regime
orario adottato".
    "9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia".
    "10.   Il   trattamento  previdenziale  e  di  fine  rapporto  e'
disciplinato  dall'art.  8  della  legge  554  del  1988 e successive
modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni".
    "11.  I  dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad
un  numero  di  giorni  di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno.  I  lavoratori  a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero  di  giorni  di  ferie e di festivita' soppresse proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento
economico  e'  commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Per  tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalita' si
applica  anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge
e  dai  CCNL,  ivi  comprese  le assenze per malattia. In presenza di
part-time  verticale,  e' comunque riconosciuto per intero il periodo
di  astensione  obbligatoria  dal  lavoro  previsto  dalla  legge  n.
1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il
relativo  trattamento  economico,  spettante  per l'intero periodo di
astensione  obbligatoria,  e' commisurato alla durata prevista per la
prestazione  giornaliera;  il  permesso  per matrimonio, l'astensione
facoltativa,  i  permessi  per  maternita'  e  i  permessi per lutto,
spettano  per  intero  solo  per  i  periodi  coincidenti  con quelli
lavorativi,  fermo  restando che il relativo trattamento economico e'
commisurato  alla  durata prevista per la prestazione giornaliera. In
presenza  di  part-time  verticale non si riducono i termini previsti
per  il  periodo  di prova e per il preavviso che vanno calcolati con
riferimento ai periodi effettivamente lavorati".
    "12.  Per  tutto  quanto  non  disciplinato  dalle  clausole  del
presente  contratto  e del CCNL 7 aprile 1999, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 61/2000".
  2.  Il  compenso per lavoro supplementare o straordinario di cui ai
commi 3 e 4 del sostituito art. 25 del CCNL 7 aprile 1999 avviene con
la  tariffa prevista dall'art. 34, commi 7 ed 8, del citato contratto
sino al 30 dicembre 2001. Dal 31 dicembre la tariffa e' aggiornata ai
sensi dell'art. 39 del presente contratto.