Art. 35. Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Al fine di adeguare al decreto legislativo n. 61/2000 la disciplina del trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'art. 25 del CCNL del 7 aprile 1999 e' sostituito dal seguente: "1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno ivi compreso il diritto allo studio". "2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, puo' essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise". "3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37, comma 2, lettera b), maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario". "4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di venti ore, retribuite con il compenso di cui al comma 3". "5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%". "6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per piu' di sei mesi, l'azienda consolida il relativo orario di lavoro a domanda del dipendente". "7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, l'eventuale retribuzione individuale di anzianita' e le indennita' professionali specifiche e l'indennita' di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale". "8. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonche' di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato". "9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia". "10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto e' disciplinato dall'art. 8 della legge 554 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni". "11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternita' e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati". "12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto e del CCNL 7 aprile 1999, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 61/2000". 2. Il compenso per lavoro supplementare o straordinario di cui ai commi 3 e 4 del sostituito art. 25 del CCNL 7 aprile 1999 avviene con la tariffa prevista dall'art. 34, commi 7 ed 8, del citato contratto sino al 30 dicembre 2001. Dal 31 dicembre la tariffa e' aggiornata ai sensi dell'art. 39 del presente contratto.