Art. 36.
               Disciplina sperimentale del telelavoro

  1.   Il   telelavoro  determina  una  modificazione  del  luogo  di
adempimento  della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
    a) telelavoro    domiciliare,   che   comporta   la   prestazione
dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente;
    b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da
centri  satellite,  i  servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste,   ivi   comprese  quelle  in  alternanza,  che  comportano  la
effettuazione  della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede
dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
  2.  Le  aziende, consultano preventivamente i soggetti sindacali di
cui  all'art.  9,  comma  2,  CCNL  7 aprile  1999, sui contenuti dei
progetti  per  la sperimentazione del telelavoro previsti dall'art. 3
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nei
limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 3 del CCNQ sottoscritto
il  23 marzo  2000,  al  fine  di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro  e  di  realizzare  economie  di gestione attraverso l'impiego
flessibile delle risorse umane.
  3.  La  postazione  di  lavoro  deve  essere  messa a disposizione,
installata  e  collaudata  a cura e a spese dell'azienda, sulla quale
gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto
per  i  lavoratori.  Nel  caso di telelavoro a domicilio, puo' essere
installata  una  linea  telefonica  dedicata  presso l'abitazione del
lavoratore  con  oneri  di  impianto  e  di  esercizio a carico delle
aziende,  espressamente  preventivati  nel progetto di telelavoro. Lo
stesso  progetto  prevede  l'entita'  dei  rimborsi,  anche  in forma
forfetaria,   delle   spese  sostenute  dal  lavoratore  per  consumi
energetici e telefonici.
  4.  I  partecipanti  ai  progetti  sperimentali  di telelavoro sono
individuati  secondo  le  previsioni  di  cui all'art. 4 del CCNQ del
23 marzo 2000.
  5.  Le  aziende  definiscono, in relazione alle caratteristiche dei
progetti  da  realizzare,  di intesa con i dipendenti interessati, la
frequenza  dei  rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo'
essere  inferiore ad un giorno per settimana, nell'ambito dei criteri
definiti ai sensi del comma 2.
  6.  L'orario  di  lavoro,  a  tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo   parziale,   viene  distribuito  nell'arco  della  giornata  a
discrezione  del  dipendente  in relazione all'attivita' da svolgere,
fermo  restando  che  in  ogni  giornata di lavoro il dipendente deve
essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di
un'ora  ciascuno  concordati con l'azienda nell'ambito dell'orario di
servizio;  per  il  personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale,  il  periodo  e' unico con durata di un'ora. Per effetto
della   autonoma   distribuzione   del  tempo  di  lavoro,  non  sono
configurabili  prestazioni  supplementari,  straordinarie  notturne o
festive ne' permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni
di orario.
  7.  Ai  fini  della  richiesta di temporaneo rientro del lavoratore
presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo,
dell'accordo  quadro  del  23 marzo  2000,  per "fermo prolungato per
cause   strutturali",   si  intende  una  interruzione  del  circuito
telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa
giornata lavorativa.
  8.  L'azienda  definisce  in sede di contrattazione integrativa, le
iniziative  di formazione che assumono carattere di specificita' e di
attualita'  nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5,
commi  5  e 6, dell'accordo quadro del 23 marzo 2000; utilizza, a tal
fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
  9.  Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e
qualora   siano   intervenuti  mutamenti  organizzativi,  le  aziende
attivano  opportune  iniziative  di  aggiornamento  professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
  10.  Il  lavoratore  ha  il  dovere  di  riservatezza  su  tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli
e  di  quelle  derivanti  dall'utilizzo  delle  apparecchiature,  dei
programmi  e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore
puo'  eseguire  lavori  per  conto proprio o per terzi utilizzando le
attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'azienda.
  11.   Le   aziende,   nell'ambito   delle   risorse   destinate  al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
  - danni  alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,
con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
  - danni  a  cose  o  persone,  compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
  - copertura assicurativa INAIL.
  12.  La  verifica  delle  condizioni  di  lavoro  e  dell'idoneita'
dell'ambiente   di   lavoro   avviene   all'inizio  dell'attivita'  e
periodicamente   ogni   sei  mesi,  concordando  preventivamente  con
l'interessato  i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
comma  2,  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e'  inviata  ad  ogni
dipendente  per  la  parte che lo riguarda, nonche' al rappresentante
della sicurezza.
  13.   La   contrattazione   integrativa  definisce  il  trattamento
accessorio   compatibile   con   la   specialita'  della  prestazione
nell'ambito  delle  finalita'  indicate  nell'art.  38  del  CCNL del
7 aprile  1999. Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento
complessivo del progetto.
  14.  E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e
la  partecipazione  alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione  all'attivita'  sindacale,  il lavoratore e' informato
anche attraverso i mezzi informatici a disposizione.
  15.  E'  istituito,  presso  l'A.RA.N., un osservatorio nazionale a
composizione  paritetica  con la partecipazione di rappresentanti del
comitato  di  settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente  CCNL  che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo
dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
  16.  Per  tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia
al  CCNQ  sottoscritto  in  data  23 marzo  2000  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 70/1999.