Art. 39. Lavoro straordinario 1. Con decorrenza 31 dicembre 2001, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 34, comma 7, del CCNL 7 aprile 1999, e' rideterminata dividendo per 156 la retribuzione base mensile di cui all'art. 37, comma 2, lettera b), del presente CCNL, comprensiva del rateo di tredicesima mensilita' ad essa riferita. Tale misura e maggiorata ai sensi del comma 8 del citato art. 34. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore e' fissato in 151. 2. Il comma 7 dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 e' disapplicato dal 31 dicembre 2001.