Art. 39.
                        Lavoro straordinario

  1.  Con  decorrenza 31 dicembre 2001, la misura oraria dei compensi
per  lavoro  straordinario  di  cui  all'art.  34,  comma 7, del CCNL
7 aprile  1999,  e'  rideterminata  dividendo per 156 la retribuzione
base  mensile  di  cui all'art. 37, comma 2, lettera b), del presente
CCNL,  comprensiva  del  rateo  di  tredicesima  mensilita'  ad  essa
riferita.  Tale  misura  e maggiorata ai sensi del comma 8 del citato
art.  34.  Per  il personale che fruisce della riduzione di orario di
cui  all'art. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il valore del divisore e'
fissato in 151.
  2.  Il  comma 7 dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999 e' disapplicato
dal 31 dicembre 2001.