Art. 42.
                    Trattenute per scioperi brevi
  1.  Per  gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa,
le   relative   trattenute  sulle  retribuzioni  sono  limitate  alla
effettiva  durata  della astensione dal lavoro e, comunque, in misura
non  inferiore  a  un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora e'
pari  alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 37, comma
2, lettera b).