Art. 45 Trattamento di trasferimento 1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico: - indennita' di trasferta per se' ed i familiari; - rimborso spese di viaggio per se' ed i familiari nonche' di trasporto di mobili e masserizie; - rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; - indennita' chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprieta' per se' ed i familiari; - indennita' di prima sistemazione. 2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresi', titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dalle singole aziende per tale specifica finalita', con le risorse di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per le modalita' di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417, del 26 luglio 1978 e decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il comma 2 decorre dal 31 dicembre 2001.