Art. 45
                    Trattamento di trasferimento

  1.  Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa azienda per
motivi  organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti
il  cambio  della  sua residenza, deve essere corrisposto il seguente
trattamento economico:
- indennita' di trasferta per se' ed i familiari;
- rimborso  spese  di  viaggio  per  se'  ed  i  familiari nonche' di
trasporto di mobili e masserizie;
  - rimborso  forfetario  di  spese  di  imballaggio,  presa e resa a
domicilio etc.;
  - indennita' chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura
di proprieta' per se' ed i familiari;
  - indennita' di prima sistemazione.
  2.  Il  dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha,
altresi',  titolo  al  rimborso  delle eventuali spese per anticipata
risoluzione  del  contratto  di  locazione  della propria abitazione,
regolarmente registrato.
  3.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si
fa  fronte  nei  limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dalle
singole  aziende  per tale specifica finalita', con le risorse di cui
all'art.  1,  comma  59,  della  legge  n.  662 del 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  4.  Per  le  modalita'  di  erogazione  e  le misure economiche del
trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi
n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417, del 26 luglio 1978 e decreto del
Presidente della Repubblica n. 513/1978 e successive modificazioni ed
integrazioni.
  5. Il comma 2 decorre dal 31 dicembre 2001.