Art. 48.
                  Codice di comportamento relativo
             alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

  1. Le aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al
CCNL  del  7 aprile  1999,  adottano  con  proprio atto, il codice di
condotta  relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
molestie   sessuali   nei  luoghi  di  lavoro,  come  previsto  dalla
raccomandazione   della   Commissione   del   27 novembre   1991,  n.
92/131/CEE.  Le  parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in
materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo.