Art. 51.
               Procedure di conciliazione ed arbitrato

  1.  Con  l'entrata  in vigore del CCNQ stipulato il 23 gennaio 2001
sulle  procedure  di  conciliazione  ed arbitrato si e' completato il
quadro normativo previsto dall'art. 69-bis del decreto legislativo n.
29  del  1993  in  tema  di  tutela dei lavoratori nelle controversie
individuali sul rapporto di lavoro.
  2.  Le  sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6 del CCNQ di cui
al  comma  1  sono impugnabili con le procedure previste dall'accordo
stesso  ovvero  dinanzi  al soggetto di cui all'art. 59, commi 8 e 9,
del  predetto  decreto,  richiamati dall'art. 6, comma 1, lettera c),
punto b), del CCNL del 7 aprile 1999.