Art. 52.
                           Disapplicazioni

  1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art.
72,  comma  1,  del decreto legislativo n. 29/1993, sono disapplicate
tutte le norme contenute:
    a) nel  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 270/1987, le
quali  sono  state  esplicitamente  disapplicate dal CCNL 1 settembre
1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal presente
nei  singoli  articoli di riferimento. Le disposizioni non menzionate
nei suddetti contratti collettivi sono state superate dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  384/1990  di  cui  alla successiva
lettera  b)  o,  data la loro natura transitoria e contingente, hanno
cessato di produrre i propri effetti;
    b) nel  decreto  del Presidente della Repubblica n. 494/1987, gli
articoli da 46 a 51, in quanto disapplicati o hanno esaurito i propri
effetti;
    c) nel  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 384/1990, le
quali  sono  state  esplicitamente  disapplicate dal CCNL 1 settembre
1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal presente
nei  singoli articoli di riferimento. Le disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 384/1990 non menzionate nei suddetti
contratti  collettivi e nel presente, data la loro natura transitoria
e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero sono
state  superate  dal  decreto  legislativo  n.  502/1992 e successive
modificazioni  ed integrazioni e dal decreto legislativo n. 626/1996.
Sono,   in  particolare,  disapplicati,  l'art.  17  in  quanto  gia'
sostituito  dall'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999 e gli articoli da
24  a 32 e da 35 a 38, in quanto sostituiti dalla disciplina generale
dei  CCNQ  dell'8 febbraio 1996 e del 7 agosto 1998, come integrato e
modificato dai CCNQ 27 gennaio 1999 e 9 agosto 2000;
    d) nel  decreto  del Presidente della Repubblica n. 761/1979, ivi
compreso  il  rinvio  alle disposizioni del testo unico del 3 gennaio
1957 degli impiegati civili dello Stato, espressamente menzionate nei
CCNL citati nelle precedenti lettere e nel presente contratto.
  2.  Ai  sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato  dall'art.  71,  comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, e limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro,
cessano,  altresi',  di produrre effetti le norme generali e speciali
del  pubblico  impiego  ancora  vigenti  ed espressamente applicabili
anche  al  personale  del Servizio sanitario nazionale esplicitamente
disapplicate. Con riferimento all'art. 44, per le missioni all'estero
continuano  ad  essere  applicati  il regio decreto 3 giugno 1926, n.
941,  la  legge  6 marzo  1958, n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n.
425,  e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le relative
disposizioni regolamentari.
  3.  Ai  sensi  del  comma  2,  le parti si danno atto che eventuali
lacune  che  si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del
rapporto  di  lavoro per effetto della generale disapplicazione delle
norme   di   cui  ai  precedenti  commi  ovvero  ulteriori  eventuali
disapplicazioni  saranno  oggetto  di  appositi  contratti collettivi
nazionali integrativi.