Art. 52. Disapplicazioni 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, sono disapplicate tutte le norme contenute: a) nel decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987, le quali sono state esplicitamente disapplicate dal CCNL 1 settembre 1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal presente nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni non menzionate nei suddetti contratti collettivi sono state superate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 di cui alla successiva lettera b) o, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti; b) nel decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987, gli articoli da 46 a 51, in quanto disapplicati o hanno esaurito i propri effetti; c) nel decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, le quali sono state esplicitamente disapplicate dal CCNL 1 settembre 1995 e successive integrazioni, dal CCNL 7 aprile 1999 e dal presente nei singoli articoli di riferimento. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 non menzionate nei suddetti contratti collettivi e nel presente, data la loro natura transitoria e contingente, hanno cessato di produrre i propri effetti ovvero sono state superate dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo n. 626/1996. Sono, in particolare, disapplicati, l'art. 17 in quanto gia' sostituito dall'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999 e gli articoli da 24 a 32 e da 35 a 38, in quanto sostituiti dalla disciplina generale dei CCNQ dell'8 febbraio 1996 e del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dai CCNQ 27 gennaio 1999 e 9 agosto 2000; d) nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, ivi compreso il rinvio alle disposizioni del testo unico del 3 gennaio 1957 degli impiegati civili dello Stato, espressamente menzionate nei CCNL citati nelle precedenti lettere e nel presente contratto. 2. Ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 71, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, cessano, altresi', di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti ed espressamente applicabili anche al personale del Servizio sanitario nazionale esplicitamente disapplicate. Con riferimento all'art. 44, per le missioni all'estero continuano ad essere applicati il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, la legge 6 marzo 1958, n. 176, la legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le relative disposizioni regolamentari. 3. Ai sensi del comma 2, le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui ai precedenti commi ovvero ulteriori eventuali disapplicazioni saranno oggetto di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.