Art. 8.
                    Compensi per ferie non godute

  1.  Il  compenso  sostitutivo  delle  ferie non fruite, nel caso di
cessazione del rapporto di lavoro, e' determinato, per ogni giornata,
con  riferimento  all'anno  di mancata fruizione, prendendo a base di
calcolo  la  nozione  di  retribuzione  di  cui all'art. 37, comma 2,
lettera  c);  trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al
comma 3 del medesimo articolo.
  2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.