Art. 8. Compensi per ferie non godute 1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, e' determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lettera c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo. 2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.