Art. 9. Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995, e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 2. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.