Art. 9.
        Riposo compensativo per le giornate festive lavorate

  1.  Ad  integrazione  di  quanto  previsto dall' art. 20 del CCNL 1
settembre  1995, e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attivita' prestata in
giorno   festivo   infrasettimanale   da'  titolo,  a  richiesta  del
dipendente  da  effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo
compensativo   o   alla   corresponsione   del  compenso  per  lavoro
straordinario   con   la maggiorazione   prevista   per   il   lavoro
straordinario festivo.
  2. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito
di  articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta
del   dipendente,   a   equivalente   riposo   compensativo   o  alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.