Approvato dal consiglio di amministrazione dell'8 settembre 2000 Art. 1. Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono: per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attivita' istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996; per "dato sensibile", ogni dato idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per "banca dati", un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; per "tipo di dati", la specificazione del dato in relazione all'attivita' svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal garante, di rilevante interesse pubblico; per "operazioni eseguibili", le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente; per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.