Art. 2.
                         Oggetto e finalita'
    Il  presente  regolamento  disciplina le modalita' di attuazione,
nell'ambito  dell'Istituto  nazionale  per il commercio estero, delle
disposizioni  definite  dall'art.  22,  commi  3 e 3-bis, della legge
31 dicembre  1996,  n. 675, nonche' di quelle del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135;
    Le   disposizioni   del   presente  regolamento  garantiscono  il
trattamento   di   informazioni   a  carattere  sensibile,  acquisite
dall'ente  o  ad esso rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche,
secondo  criteri  coerenti  con la normativa in materia di tutela dei
dati personali.