Art. 2. Oggetto e finalita' Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione, nell'ambito dell'Istituto nazionale per il commercio estero, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' di quelle del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'ente o ad esso rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.