Art. 3. Attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico Le attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.