Art. 3.
 Attivita' che perseguono rilevanti finalita' di interesse pubblico
    Le  attivita'  che  perseguono  rilevanti  finalita' di interesse
pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal
decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  135, da altre leggi e dal
garante,   in  base  a  quanto  previsto  dall'art.  22  della  legge
31 dicembre 1996, n. 675.