Art. 4.
Individuazione  delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili
per   attivita'   con   rilevanti  finalita'  di  interesse  pubblico
               individuate dalla legge o dal garante.
    Conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  22  della legge n.
675/1996 cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n.
135/1999,  quando  la  legge o il garante individuano le finalita' di
rilevante  interesse  pubblico,  ma non le operazioni eseguibili ed i
tipi  di  dati  da  trattare,  l'Istituto  nazionale per il commercio
estero provvede a determinarli.
    Di  seguito  sono  individuate le categorie di dati sensibili che
possono   essere  trattati  e  le  relative  operazioni  strettamente
pertinenti  e  necessarie  in  relazione  a  rilevanti  finalita'  di
interesse pubblico perseguite (vedi tabella pagina seguente).
    I dati sensibili trattati devono essere:
      esatti;
      aggiornati;
      pertinenti;
      completi;
      non  eccedenti  rispetto  alle finalita' perseguite nei singoli
casi.
    La  normativa  sara'  oggetto di verifiche successive ai fini sia
del  completamento  sia dell'aggiornamento annuale delle categorie di
dati   sensibili   individuate   e   delle   operazioni   eseguibili.
L'aggiornamento  puo' aversi anche entro termini infrannuali, qualora
innovazioni   normative,   tecnologiche  o  rilevanti  trasformazioni
gestionali  rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di
dati o di operazioni eseguibili.
    Nell'informativa   resa   ai   sensi  dell'art.  10  della  legge
31 dicembre   1996,   n.  675,  ai  soggetti  che  conferiscono  dati
all'Istituto  nazionale per il commercio estero per lo svolgimento di
un'attivita' istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti
la   corrispondente   rilevante   finalita'   di  interesse  pubblico
perseguita,  i  tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario
attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.
    Al  presente  regolamento  verra'  data  diffusione con soluzioni
differenziate, ivi compreso l'utilizzo delle reti telematiche.