Art. 4. Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attivita' con rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante. Conformemente a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/1996 cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, quando la legge o il garante individuano le finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non le operazioni eseguibili ed i tipi di dati da trattare, l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede a determinarli. Di seguito sono individuate le categorie di dati sensibili che possono essere trattati e le relative operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione a rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite (vedi tabella pagina seguente). I dati sensibili trattati devono essere: esatti; aggiornati; pertinenti; completi; non eccedenti rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi. La normativa sara' oggetto di verifiche successive ai fini sia del completamento sia dell'aggiornamento annuale delle categorie di dati sensibili individuate e delle operazioni eseguibili. L'aggiornamento puo' aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soggetti che conferiscono dati all'Istituto nazionale per il commercio estero per lo svolgimento di un'attivita' istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti la corrispondente rilevante finalita' di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati. Al presente regolamento verra' data diffusione con soluzioni differenziate, ivi compreso l'utilizzo delle reti telematiche.