Art. 3.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla   vendemmia  2001,  il  proprio  prodotto  con  la  indicazione
geografica  tipica  "Golfo  dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti",
sono  tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del   presente   decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,  le  iscrizioni
all'elenco   delle   vigne   secondo  quanto  stabilito  nel  decreto
ministeriale 27 marzo 2001.