Art. 3. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2001, il proprio prodotto con la indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o "Golfo dei Poeti", sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, le iscrizioni all'elenco delle vigne secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale 27 marzo 2001.