Art. 4.
  1.  L'indicazione  geografica  tipica,  riconosciuta  ai  sensi del
presente decreto, decade nei seguenti casi:
    a) riconoscimento  di  una  denominazione  di origine controllata
costituita  dal  nome  geografico o da parte di esso utilizzato nella
indicazione geografica tipica interessata;
    b) riconoscimento  di  una  denominazione  di origine controllata
costituita   da   un   nome   geografico  per  il  quale  l'esistenza
dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a
generare confusione;
    c) riconoscimento  nell'ambito  di  una  denominazione di origine
controllata   o   controllata   e   garantita,   di   una   sottozona
contrassegnata   da   un   nome   geografico  per  il  quale  possono
determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
  2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti
prodotti  dalla  relativa indicazione geografica tipica, con riguardo
alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino
all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.