Art. 4. 1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi: a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata; b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione; c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b). 2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.