Art. 6.
  1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La
Spezia"   o  "  Golfo  dei  Poeti"  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio