Art. 6. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica "Golfo dei Poeti La Spezia" o " Golfo dei Poeti" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio