Alle regioni:
                                    assessorati agricoltura
                                    ispettorati provinciali
                                  Alle   unioni   e  associazioni  di
                                  frantoiani
                                  Ai   frantoiani   non  aderenti  ad
                                  alcuna associazione di categoria
                                  Alle  unioni  e  associazioni degli
                                  olivicoltori
                                  Ai    produttori    olivicoli   non
                                  associati ad alcuna associazione di
                                  categoria
                                  All'Agecontrol S.p.a.
  Il presente documento ha lo scopo di fornire taluni chiarimenti per
una  corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla
circolare  in  oggetto,  concernenti  la tenuta della contabilita' di
magazzino dei frantoi oleari riconosciuti, a decorrere dalla campagna
2001/2002.
1.  Indicazioni  operative  di  raccordo tra la precedente e la nuova
contabilita' di magazzino.
  A decorrere dall'inizio della campagna oleicola 2001/2002 i frantoi
riconosciuti  devono assicurare, oltre alla consueta compilazione dei
certificati   di   molitura,  la  registrazione  sui  nuovi  supporti
contabili  secondo  le  modalita'  contenute nella circolare AGEA. In
particolare:
    sul  registro giornaliero dell'attivita' di molitura (i dati e le
informazioni   richieste  riguardano  esclusivamente  l'attivita'  di
molitura);
    sul registro oli di oliva;
    sul registro di scarico della sansa.
  A  tal fine e' necessario che i frantoi riconosciuti provvedano, al
piu'  tardi  entro  il  31  ottobre,  al  ritiro  - presso gli uffici
competenti - della nuova modulistica.
I. Inizio attivita' prima del 1 novembre.
  Qualora  la  data  di  inizio dell'attivita' di molitura (ricezione
delle  olive)  sia  anticipata  rispetto  al  1  novembre,  i frantoi
dovranno  provvedere  per  tempo  al  ritiro  della modulistica o, in
mancanza,    a   richiedere   all'ufficio   territoriale   competente
l'autorizzazione  all'utilizzo di corrispondenti registri provvisori,
al  fine  di  assicurare l'annotazione partitaria e giornaliera delle
operazioni  di molitura e delle eventuali movimentazioni di olio e di
sansa prevista dalla normativa vigente.
Chiarimenti sulla tenuta del registro oli di oliva.
  Al  riguardo  si  precisa  che  il  frantoio  deve  provvedere alla
registrazione, sul precedente modello del registro oli, dei movimenti
di  olio avvenuti nel periodo che precede l'inizio delle lavorazioni,
mentre  i movimenti di olio avvenuti dalla data di inizio lavorazioni
devono essere annotati solo sul nuovo modello del registro oli.
  Se  ad  esempio  le  lavorazioni  sono iniziate il 15 ottobre ed il
frantoio  ha  effettuato  nello  stesso mese vendite di olio prima di
tale  data,  deve registrare queste ultime ancora sul vecchio modello
del  registro oli, mentre le movimentazioni di olio effettuate dal 15
ottobre  dovranno essere annotate solo sul nuovo modello del registro
oli.
  In  relazione  alla  campagna  2001/2002, la prima registrazione da
effettuare  su detto nuovo registro consistera' nell'indicare - nella
casella di giacenza di inizio mese - la quantita' di olio giacente in
frantoio  all'inizio  della  giornata  in cui si avvia l'attivita' di
molitura.  In  tal  caso  la giacenza di inizio mese e' da intendersi
come giacenza alla data di inizio attivita'.
Chiarimenti sugli obblighi di comunicazione del registro oli di oliva
e della dichiarazione riepilogativa mensile.
  Entro  il  decimo  giorno  del  mese  successivo a quello di inizio
dell'attivita'  di molitura, il frantoio deve inviare alle competenti
amministrazioni  sia  la copia delle pagine del registro oli (vecchio
modello)  recanti  le  registrazioni  dei  movimenti  effettuati  nel
periodo  del  mese  che  precede  la data di inizio attivita', che le
pagine del registro oli (nuovo modello) in cui ha annotato - oltre al
riporto  della  giacenza  di  olio  alla  data in cui hanno inizio le
operazioni  di  molitura  - anche le movimentazioni successive a tale
data ed i corrispondenti totali di periodo.
  Inoltre,  il  frantoio deve anche compilare e trasmettere agli enti
competenti,  con  riferimento  al  periodo  -  dello  stesso  mese  -
precedente   la   data   di   inizio   lavorazioni  la  dichiarazione
riepilogativa  mensile  vecchia modulistica) recante, tra l'altro, la
giacenza  di  olio  ad  inizio  mese  ed  i  totali  (parziali) delle
quantita' di olio movimentate fino alla data di inizio dell'attivita'
di molitura.
II. Ulteriori precisazioni.
Tenuta della contabilita'.
  In  conformita'  con la regolamentazione comunitaria, ogni frantoio
riconosciuto  deve  sottostare  agli obblighi del regolamento (CE) n.
2366/98. Ne consegue che, in particolare, se il frantoio riconosciuto
decide  di non esercitare l'attivita' molitoria durante una campagna,
ha  l'obbligo  di tenere aggiornata la contabilita' standardizzata di
magazzino   (registro   oli)  e  di  inviare,  secondo  le  modalita'
prescritte, i corrispondenti estratti mensili.
  Pertanto, si rinnova la necessita' che tutti i frantoi riconosciuti
provvedano   a   ritirare  la  modulistica  standardizzata  presso  i
competenti  uffici  territoriali,  in  particolare il registro oli da
parte  di  tutti  i frantoi che detengono ancora scorte di olio e che
prevedono di non esercitare l'attivita' di molitura.
2. Contabilita' di magazzino informatizzata.
  Premesso  che la normativa vigente non prevede alcun obbligo, per i
frantoi,  di informatizzare la contabilita' di magazzino, e' tuttavia
facolta'  degli  operatori ricorrere alle strumentazioni informatiche
per la tenuta di detta contabilita'.
A) Registro degli oli e registro di scarico della sansa.
  Considerato   che,   nel   caso   di  contabilita'  informatizzata,
l'utilizzo  della  modulistica  prevista  puo'  comportare una errata
collocazione  dei  dati nei corrispondenti campi e risultare pertanto
inattendibile, e' necessario fornire ulteriori indicazioni:
    i  frantoi  informatizzati  possono  riprodurre copia (in formato
identico  a  quello  dell'esemplare  ricevuto)  dei predetti registri
contenente  soltanto  la  testata,  cioe'  i  dati identificativi del
frantoio  ed  il  codice  a  barre,  lasciando  quindi  in  bianco la
rimanente parte del modello, provvedendo alla loro vidimazione presso
l'ufficio competente;
    la stampa giornaliera - conforme alle disposizioni gia' impartite
-  riguardera' tutte le operazioni avvenute nel giorno che completano
una o piu' pagine dei registri;
    le   operazioni   avvenute   nella   medesima  giornata,  la  cui
annotazione  non  sarebbe sufficiente al completamento di una pagina,
ferma   restando   l'obbligatorieta'  di  registrazione  nel  sistema
informatizzato,  non  saranno  inviate  in  stampa  al  termine della
giornata,  ma  stampate non appena il numero di operazioni e' tale da
rendere  possibile  il  completamento della pagina, e comunque a fine
mese;
    in relazione alle operazioni, memorizzate a sistema ma non ancora
stampate,  come sopra descritto, si precisa che - qualora il frantoio
sia  soggetto  ad  un  accesso  ispettivo  dovra' - comunque - essere
garantita   l'immediata  stampa  di  dette  operazioni  sui  registri
standardizzati.
B) Certificati di molitura (modelli F).
  Per  i  frantoi  con  contabilita'  informatizzata,  la  stampa dei
modelli  F  deve  essere  garantita  al  termine  dell'operazione  di
molitura  ed al piu' tardi entro le ore 24 del giorno in cui e' stata
effettuata l'operazione stessa. Le informazioni relative alle partite
di   olive   entrate   ma   non   ancora   lavorate,  ferma  restando
l'obbligatorieta'  di  registrazione  nel sistema, devono essere resi
disponibili  -  anche  tramite  stampa in carta libera - su richiesta
dell'organo  di  controllo  e devono trovare riscontro nella relativa
documentazione ufficiale.
C) Registro giornaliero dell'attivita' di molitura.
  Tenuto   conto   dell'esiguita'   dell'onere  derivante  dall'unica
registrazione  giornaliera  e  della  mancanza  di  documentazione di
supporto  di  talune  informazioni  previste  (n.  ore  di  attivita'
lavorativa e lettura del contatore ad inizio giornata), i frantoi con
contabilita'  informatizzata  sono  tenuti  comunque  all'annotazione
giornaliera sul registro rilasciato dall'amministrazione competente.
3. Registro giornaliero dell'attivita' di molitura.
Chiarimenti  sulle indicazioni relative alla lettura del contatore ad
inizio giornata.
  Ferme  restando le indicazioni impartite nel caso in cui il consumo
elettrico  relativo all'attivita' complessiva di molitura delle olive
sia  rilevabile  da  un unico contatore elettrico, di seguito vengono
fornite   ulteriori  istruzioni  qualora  il  consumo  elettrico  sia
rilevabile  da  piu'  di  un  contatore  elettrico,  con  particolare
riferimento alle casistiche maggiormente ricorrenti.
a)  Frantoio  che dispone di due o piu' linee di lavorazione ciascuna
delle quali dotata di un proprio contatore:
  1.  contatori  con medesimo valore di costante K. In questi casi e'
sufficiente    trascrivere   nell'apposita   colonna   del   registro
giornaliero dell'attivita' di molitura il valore ottenuto dalla somma
dei  valori  delle  letture  dei singoli contatori. Ad esempio, se ad
inizio giornata si rilevano le seguenti letture:
Contatore linea A                 |Contatore linea B
Costante K = 1                    |Costante K = 1
Lettura 1234                      |Lettura 325
  sul registro giornaliero va riportato il valore 1559 (1234 + 325).
  2. Contatori con diverso valore della costante K. Ad esempio, se ad
inizio giornata si rilevano le seguenti letture:

Contatore linea A                 |Contatore linea B
Costante K = 1                    |Costante K = 10
Lettura 1234                      |Lettura 325
  la  lettura  del contatore della linea B deve essere trasformata in
consumo,  moltiplicando  la  stessa  per la corrispondente costante K
(325  x  10 = 3250).  Si  procede,  quindi,  come  nel  caso a.1. Sul
registro  giornaliero  va  riportato  il  valore 4484 (1234 + 3250) e
nello spazio riservato alla costante K del contatore il valore k = 1.
b)  Frantoio  che  ha provveduto a installare un contatore cosiddetto
"di  defalco"  o  "di sottrazione". In tal caso il contatore generale
registra  i consumi sia dell'impianto di molitura che delle ulteriori
utenze  estranee all'attivita' di molitura, mentre il sotto contatore
registra esclusivamente i consumi relativi alle altre utenze.
    1. Contatori con medesimo valore di costante K. In questi casi e'
sufficiente  trascrivere  nell'apposita  colonna  il  valore ottenuto
sottraendo  alla  lettura  rilevata sul contatore generale quella del
contatore  di  defalco. Ad esempio, se ad inizio giornata si rilevano
le seguenti letture:
Contatore generale               |Contatore di defalco
Costante K = 1                   |Costante K = 1
Lettura 6236                     |Lettura 325
  sul registro giornaliero va riportato il valore 5911 (6236 - 325).
  2. Contatori con diverso valore della costante K. Ad esempio, se ad
inizio giornata si rilevano le seguenti letture:
Contatore generale               |Contatore di defalco
Costante K = 1                   |Costante K = 10
Lettura 6236                     |Lettura 325
  la  lettura  del  contatore  di  defalco deve essere trasformata in
consumo,  moltiplicando  la  stessa  per la corrispondente costante K
(325  x 10 = 3250). Si procede, quindi, come nel caso 1. Sul registro
giornaliero  va riportato il valore 2986 (6236 - 3250) e, nel caso in
specie,  nello  spazio  riservato  alla  costante  K del contatore il
valore k = 1.
4. Registro degli oli.
Vendite a privati consumatori.
  Fermo restando l'obbligo di emettere e conservare la documentazione
attestante  l'uscita  di  ciascuna  partita  di olio ceduta a privati
consumatori  (bollette,  scontrino/ricevuta  fiscale, annotazioni sul
registro  dei  corrispettivi),  si  precisa  che le disposizioni gia'
impartite  a  mezzo  della  circolare  in  oggetto sulle modalita' di
annotazione sul registro in parola di tali vendite, devono intendersi
riferite  alle  sole cessioni di olio inferiori a 50 litri. Tuttavia,
al  fine  di  semplificare gli oneri derivanti dalla trascrizione, in
detto  registro,  di  tali operazioni e' possibile - a fronte di piu'
vendite  nella  medesima giornata - effettuare un'unica registrazione
riepilogativa giornaliera relativa alla quantita' complessiva di olio
ceduto in tale modo.
  A tal fine si deve indicare nel registro degli oli il giorno in cui
avvengono  le  vendite,  specificando  la  causale  "CE"; nella parte
riservata  al soggetto cedente o destinatario va riportata la dizione
"privato  consumatore";  nella  colonna  delle  quantita'  uscite, la
corrispondente  quantita'  complessiva di olio uscita nella giornata;
come  tipo  soggetto "AD" e come tipo uscita "A" (vendite inferiori a
50 litri).
Passaggi ad altra attivita'.
  Come  indicato nella circolare AGEA in oggetto, per le quantita' di
olio  in  "uscita" e' previsto, fra gli altri, il codice causale "PC"
per  le cessioni interne (passaggi) ad altre attivita in contabilita'
separata ai fini I.V.A.
  Tenuto conto che in passato non e' stata uniformemente interpretata
tale  disposizione  e  considerato  che l'opzione per la contabilita'
separata  ai  fini  I.V.A.,  puo'  essere esercitata - ai sensi della
vigente  normativa fiscale - dalle imprese interessate con decorrenza
solo  dall'inizio  dell'anno  (in  particolare, quindi, dal 1 gennaio
2002),  e'  consentito  in  via transitoria che il codice "PC" per le
cessioni   interne   (passaggi)   ad  altre  attivita'  possa  essere
utilizzato  fino  al  31  dicembre  2001  anche  in  presenza  di una
contabilita'  giornaliera  separata,  ancorche'  non  ai fini I.V.A.,
purche':
    tale  contabilita' separata sia gia' stata posta in essere per il
2001;
    consenta  la  rilevazione dei movimenti di olio entrato ed uscito
con  riferimento  almeno  alla  quantita'  di prodotto ed ai soggetti
cedenti o destinatari;
    contenga  l'indicazione degli estremi dei documenti attestanti le
operazioni di carico/scarico (DDT, fatture, ...);
    le   registrazioni  delle  movimentazioni  decorrenti  da  inizio
campagna   2001/2002   siano  annotate  su  registri  preventivamente
vidimati;
    l'impresa  adotti  a decorrere dal 1 gennaio 2002 la contabilita'
separata ai fini I.V.A. con tutti gli obblighi ad essa connessi.
5. Modelli esemplari nuova modulistica.
  In considerazione di talune esigenze tecniche, emerse nella fase di
adattamento tipografico della modulistica prevista nella circolare in
oggetto,  si  e'  reso  necessario  variare  il  numero  delle righe,
contenute in ciascun modello, e spostare alcuni campi dati. Modifiche
puramente  formali  che,  comunque,  non  incidono sulle modalita' di
tenuta  e  compilazione  degli  stessi  di cui, pertanto, si allegano
nuovi modelli esemplari.
    Roma, 17 ottobre 2001
                                   Il direttore dell'area: Migliorini