Art. 2

   E'  approvato  l'unito  bilancio della liquidazione del patrimonio
dell'Ente  predetto,  che  si  chiude  con  un  disavanzo  finale  di
liquidazione di L. 246.721.511.
   Il   presente   decreto,   corredato   dal   bilancio   finale  di
liquidazione,  sara'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

                    Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO