Art. 2 E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'Ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di L. 246.721.511. Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2000 Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO