Art. 2

   L'avanzo  di  liquidazione  di L. 24.979.623, al quale va aggiunto
l'importo  degli  interessi  maturandi  alla data dell'estinzione del
conto  corrente  esistente  presso  la  Banca Nazionale del Lavoro ed
intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e sara' versato al
fondo di cui all'art. 14 della legge 2 dicembre 1956, n. 1404.
   Il  presente  decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli  adempimenti  di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

                    Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO