Art. 2 L'avanzo di liquidazione di L. 24.979.623, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturandi alla data dell'estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e sara' versato al fondo di cui all'art. 14 della legge 2 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2000 Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO