Art. 3 L'avanzo finale di liquidazione, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata Legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2000 Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO