Art. 3

   L'avanzo   finale   di  liquidazione,  unitamente  agli  interessi
maturati  e  maturandi  alla  data  di  estinzione del conto corrente
esistente  presso  la  Banca  Nazionale  del  Lavoro  ed intestato al
predetto  ente,  e'  devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al
comma  2 dell'art. 14 della citata Legge n. 1404/56, acceso presso la
Tesoreria Centrale dello Stato.
   Il   presente   decreto,   corredato   del   bilancio   finale  di
liquidazione,  sara'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

                    Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO