IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato nominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D); VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica in data 12 maggio 1999; Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato; Considerato che, ai sensi della citata legge n. 559/93, e' stata soppressa e posta in liquidazione la gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia - Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana con sede in Roma, denominata "Spese per giudizi relativi ai diritti di usi civici"; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione della predetta gestione fuori bilancio sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della Legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un avanzo finale di liquidazione di L. 127.025.246 (pari a Euro 65.603,06) che, unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata Legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia - Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana con sede in Roma, denominata "Spese per giudizi relativi ai diritti di usi civici" e' chiusa a tutti gli effetti.