IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   VISTO  il  Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato nominato
Ispettorato  Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio
degli Enti Disciolti (I.G.E.D);
   VISTO  il  Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n.  154,  che,  ai  sensi  dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile
1997,   n.   94,   ha   emanato   il  regolamento  sull'articolazione
organizzativa  e  sulle  dotazioni dei dipartimenti del Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, con il quale
l'I.G.E.D.   e'   stato   denominato   Ispettorato  generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti;
   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal  Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
Economica in data 12 maggio 1999;
   Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina
della  soppressione  delle  gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
Amministrazioni dello Stato;
   Considerato  che,  ai sensi della citata legge n. 559/93, e' stata
soppressa   e  posta  in  liquidazione  la  gestione  fuori  bilancio
istituita   nell'ambito   del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  -
Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Lazio, Umbria e
Toscana  con  sede in Roma, denominata "Spese per giudizi relativi ai
diritti di usi civici";
   ACCERTATO   che  le  operazioni  di  liquidazione  della  predetta
gestione  fuori  bilancio  sono  state  ultimate,  per  cui,  a norma
dell'art.  13  della  Legge  n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la
liquidazione del patrimonio della gestione fuori bilancio medesima;
   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi;
   CONSIDERATO  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con  un  avanzo finale di liquidazione di L. 127.025.246 (pari a Euro
65.603,06)  che,  unitamente agli interessi maturati e maturandi alla
data  di  estinzione  del  conto  corrente  esistente presso la Banca
Nazionale  del Lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo
Stato  e versato al fondo di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata
Legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio  della  gestione  fuori bilancio
istituita   nell'ambito   del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  -
Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Lazio, Umbria e
Toscana  con  sede in Roma, denominata "Spese per giudizi relativi ai
diritti di usi civici" e' chiusa a tutti gli effetti.