Art. 2.
   Ai  fini della formazione e conservazione del Catasto delle Strade
gli Enti proprietari devono dotarsi di strutture specifiche .
   I  Comuni  della stessa Regione , le Province e le Regioni possono
consorziarsi  in entita' territoriali piu' ampie, istituendo un unico
organo  di  supporto  tecnico,  ma lasciando comunque distinti i loro
catasti. Alle Regioni spetta anche il coordinamento di tutte le fasi,
ed in particolare della raccolta e trasmissione dei dati all'Archivio
Nazionale  delle  strade,  presso  il  Ministero dei Lavori Pubblici,
fatta eccezione per i dati relativi alle strade ed autostrade statali
in  concessione  ed  alle  strade  ed  autostrade statali in gestione
all'ANAS,  che  sono  raccolti  e trasmessi all'Archivio direttamente
dagli Enti concessionari o gestori.