Art. 7.
   Al  termine delle operazioni per la formazione del Catasto e prima
di  trasmetterne  le  informazioni  all'Ispettorato  Generale  per la
Circolazione  e  la Sicurezza Stradale, si procede all'esame dei dati
rilevati  per  verificarne  la  congruenza  con  le  reti  geodetiche
nazionali.