Art. 111 (R)
 Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati

  1. Nel  caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di
collaudo  degli  impianti  installati  il  committente  e'  esonerato
dall'obbligo  di  presentazione dei progetti degli impianti di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima
dell'inizio  dei  lavori,  dichiari  di volere effettuare il collaudo
degli impianti con le modalita' previste dal comma 2.
  2. Il  collaudo  degli  impianti  puo'  essere effettuato a cura di
professionisti   abilitati,  non  intervenuti  in  alcun  modo  nella
progettazione,  direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano
che  i  lavori  realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla
normativa  vigente  in  materia.  In  questo  caso  la certificazione
redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei
lavori.
  3. Resta   salvo   il   potere  dell'amministrazione  di  procedere
all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di
falsita'  delle  attestazioni,  le  sanzioni previste dalla normativa
vigente.