Art. 116 (L)
Ordinaria  manutenzione  degli  impianti  e cantieri (legge 18 maggio
                        1990, n. 46, art. 12)

  1.  Sono  esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio  del  certificato  di  collaudo, nonche' dall'obbligo di cui
all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
  2.  Sono  altresi'  esclusi  dagli  obblighi  della  redazione  del
progetto  e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni
per  apparecchi  per  usi  domestici  e  la  fornitura provvisoria di
energia  elettrica  per  gli  impianti  di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 113.