Art. 49 (L)
  Disposizioni fiscali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)

  1.  Fatte  salve  le  sanzioni  di  cui  al  presente  titolo,  gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con
lo  stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato,
non  beneficiano  delle  agevolazioni  fiscali  previste  dalle norme
vigenti,  ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici.   Il  contrasto  deve  riguardare  violazioni  di  altezza,
distacchi,  cubatura  o  superficie  coperta che eccedano per singola
unita'  immobiliare  il due per cento delle misure prescritte, ovvero
il  mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati
nel  programma  di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei
piani particolareggiati di esecuzione.
  2.  E'  fatto  obbligo  al  comune di segnalare all'amministrazione
finanziaria,  entro  tre  mesi  dall'ultimazione  dei  lavori o dalla
richiesta del certificato di agibilita', ovvero dall'annullamento del
titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al
comma precedente.
  3.  Il  diritto  dell'amministrazione  finanziaria  a recuperare le
imposte  dovute  in  misura  ordinaria  per  effetto  della decadenza
stabilita  dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni
dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
  4.  In  caso  di  revoca  o  decadenza  dai  benefici  suddetti  il
committente  e'  responsabile  dei  danni  nei confronti degli aventi
causa.