IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
          agroalimentari e dei servizi - Direzione generale
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge   23  dicembre  1999,  n.  499,  concernente  la
razionalizzazione    degli    interventi    nei   settori   agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale, ed in particolare l'art.
4  che autorizza, per ciascun anno del periodo 1999-2002, la spesa di
lire  250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, tra cui il sostegno alle associazioni
ed unioni nazionali di produttori agricoli;
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti  amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la
determinazione  dei  criteri  e della modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
  Visti  i  decreti  ministeriali  n. 50359 del 29 febbraio 2000 e n.
50931  del  12 luglio  2000  relativi  alla ripartizione dei fondi di
competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui
alla precitata legge n. 466/1999, per gli anni 1999 e 2000;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore   agricolo,   stabiliti  nel  documento  CE  (2000/C  28/02),
applicabili a decorrere dal 1 gennaio dell'anno 2000;
  Visti  i  regolamenti  CE  n.  1257/1999  del  17  maggio 1999 e n.
1750/1999  del  23  luglio  1999,  relativi al sostegno allo sviluppo
rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG);
  Considerata  la  necessita' di determinare i criteri e le modalita'
per la concessione di aiuti alle unioni nazionali tra le associazioni
dei   produttori  agricoli  riconosciute,  per  la  realizzazione  di
specifici programmi di attivita';
  Vista  la decisione C(2001) 2937 del 26 settembre 2001 con la quale
la  Commissione  dell'Unione  europea  ha  approvato  il  progetto di
regolamento  che fissa i criteri e le modalita' per la concessione di
aiuti di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la  concessione  degli aiuti
pubblici  alle  unioni  nazionali  riconosciute  tra  associazioni di
produttori agricoli, per la realizzazione di programmi di attivita' a
beneficio dei produttori associati, volti alla realizzazione di:
    a) investimenti   nel   settore   della  trasformazione  e  della
commercializzazione dei prodotti agricoli, relativi alla costruzione,
all'acquisizione   o   miglioramento   di   beni   immobili,  nonche'
all'acquisto   di  macchine  ed  attrezzature  compresi  i  programmi
informatici;
    b) servizi   alle   associazioni   per  l'attuazione  di  accordi
interprofessionali    o    di    filiera    e    di    programmi   di
commercializzazione;
    c) programmi di assistenza tecnica;
    d) sistemi di qualita', di certificazione e di tracciabilita'.
  2.   I   progetti   dovranno  essere  coerenti  con  gli  indirizzi
programmatici  comunitari e nazionali del settore di riferimento, con
la tassativa esclusione di:
    a) attivita' gia' effettuate;
    b) spese di ordinaria gestione dell'unione;
    c) spese non consentite dalle OCM di settore;
    d) studi di fattibilita' diversi da quelli intesi a promuovere la
produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualita';
    e) iniziative  finalizzate  all'aumento  della produzione e della
competitivita'   di  produzioni  dichiarate  eccedentarie  a  livello
comunitario;
    f) fabbricazione  e commercializzazione di prodotti di imitazione
e  di  sostituzione  del  latte  allo  stato  fresco  o  dei prodotti
lattiero-caseari;
    g) analisi  e  controlli  di routine effettuati in relazione alla
qualita' del processo ed ai prodotti.