Art. 3.
              Modalita' di presentazione delle domande
  1.   Le  domande  devono  essere  presentate  a  firma  del  legale
rappresentante  dell'unione,  al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti - Direzione
generale  per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore  -  Ufficio  associazionismo,  corredate  dalla  seguente
documentazione in duplice copia:
    a) progetto  esecutivo,  corredato da una relazione che evidenzia
il  rispetto  dei criteri fissati dagli orientamenti comunitari sugli
aiuti  di Stato, per tutte le misure componenti il progetto medesimo.
In particolare, per gli investimenti dovranno risultare soddisfatti i
criteri  di redditivita', ambiente, igiene e benessere degli animali,
sbocchi di mercato, ecc. L'esistenza di reali sbocchi di mercato deve
essere  valutata  secondo le indicazioni contenute nel regolamento CE
1750/99  della  Commissione del 23 luglio 1999. Sempre in merito agli
investimenti,  la  relazione  dovra'  evidenziare  che non sono stati
presi  in  esame  i  costi  che  le  OCM di settore non consentono di
finanziare,  ovvero  che  e'  stato  tenuto  conto,  delle  eventuali
limitazioni imposte dalle medesime OCM;
    b) relazione  dettagliata  che evidenzia l'attivita' dell'unione,
il  contesto  generale  in cui il progetto si inserisce, le finalita'
che esso persegue;
    c) piano  finanziario  del progetto con l'indicazione delle fonti
per la copertura della quota a carico dell'unione;
    d) statuto sociale approvato dal Ministero;
    e) ultimo  bilancio  approvato  dall'assemblea dei soci, completo
della   nota   integrativa   e   delle  relazioni  del  consiglio  di
amministrazione e del collegio sindacale;
    f) delibera del consiglio di amministrazione che approva il piano
finanziario,   autorizza   il   legale  rappresentante  a  presentare
l'istanza,  impegna  l'unione  a  non  chiedere  altri  finanziamenti
pubblici  sul  medesimo  progetto,  nonche',  in modo irrevocabile ed
incondizionato,  a  non  alienare  o  non distogliere dalle finalita'
previste,  i  beni  acquistati  con il finanziamento nazionale per un
periodo  minimo stabilito da questo Ministero in sede di approvazione
del progetto;
    g) autocertificazione del presidente dell'unione, con la quale si
dichiara  che l'aiuto richiesto non supera, per ciascun beneficiario,
l'importo di 100.000 euro in tre anni;
    h) elenco   delle   associazioni   aderenti   in   possesso   del
riconoscimento giuridico;
    i) delibera   del   consiglio   di  amministrazione  di  ciascuna
associazione  aderente  coinvolta  nel  programma, con la quale viene
assunto   l'impegno  a  sostenere  la  realizzazione  del  programma,
assicurarne   la  copertura  finanziaria  per  la  parte  di  propria
competenza,  consentire anche ai produttori non aderenti di usufruire
dei  servizi  conseguenti  la  realizzazione  del programma dietro il
pagamento dei soli costi di gestione;
    j) numero   tre  preventivi  di  altrettante  ditte  o  fornitori
diversi,  per  gli acquisti di attrezzature, materiale informatico ed
attivita'  demandate  a terzi. In casi giustificati dalle particolari
caratteristiche   del   prodotto,  quale  e'  il  caso  dei  prodotti
innovativi, i preventivi possono essere in numero inferiore a tre;
    k) elenco  degli  investimenti  destinati alle strutture aderenti
situate nelle regioni dell'obiettivo 1;
    l) certificazione   antimafia   o   la   relativa  documentazione
necessaria  a  richiederla, nel caso che il progetto supera l'importo
di spesa minimo previsto dalla normativa in materia;
    m) dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'unione con la
quale  si  attesta che le associazioni coinvolte nel progetto sono in
regola  con  l'osservanza  degli obblighi statutari ed in particolare
con il pagamento dei contributi associativi.
  2.  Per  i  progetti  nei  quali  si  potrebbe ravvisare un impatto
ambientale,  dovra'  essere  dimostrato che la loro realizzazione non
determinera'  una  violazione della normativa comunitaria e nazionale
in materia di tutela ambientale.
  3. Per le attivita' non svolte direttamente dall'unione, i progetti
dovranno   prevederne   l'affidamento  a  terzi  nel  rispetto  della
direttiva CE 92/50, ove applicabile, ovvero nel rispetto dei principi
di   trasparenza   e   non   discriminazione,  tramite  una  adeguata
pubblicita'  finalizzata  all'apertura  del  mercato  di servizi alla
concorrenza.