Art. 4. Tasso di finanziamento e spese ammissibili 1. Il tasso di finanziamento e' variabile sia in funzione della disponibilita' dei fondi che della natura dei programmi o delle singole azioni in esse inserite. In ogni caso esso dovra' essere coerente con le indicazioni contenute nel documento CE (2000/C 28/02) relativo alla concessione degli aiuti di Stato nel settore agricolo. 2. L'intervento pubblico non potra' superare: a) il 50% del valore degli investimenti relativi a strutture, attrezzature e programmi informatici, realizzati presso le unioni e le strutture loro aderenti situate nelle regioni dell'obiettivo 1 ed il 40% delle altre regioni; b) il 90% della spesa per servizi e assistenza tecnica nel campo degli accordi interprofessionali o di filiera, della commercializzazione, della realizzazione di sistemi di qualita', di certificazione e di tracciabilita'. 3. Le spese generali sono ammissibili nella misura massima del 12% della spesa totale del programma e sono riferite a documentata attivita' di oneri progettuali, consulenze, studi di fattibilita', ecc. 4. Le spese ammissibili sono considerate al netto dell'IVA, tuttavia tale imposta potra' essere riconosciuta qualora l'unione documenti che il proprio regime fiscale non ne consente il recupero e quindi costituisce costo a carico. 5. Nella valutazione dei progetti sara' data priorita' a quelli concernenti il completamento di iniziative gia' approvate da questo Ministero, parzialmente realizzate o in fase di realizzazione. 6. Non saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento, le spese sostenute precedentemente all'approvazione della domanda di aiuto.