Art. 4.
             Tasso di finanziamento e spese ammissibili
    1.  Il  tasso di finanziamento e' variabile sia in funzione della
disponibilita'  dei  fondi  che  della  natura  dei programmi o delle
singole  azioni  in  esse  inserite.  In ogni caso esso dovra' essere
coerente con le indicazioni contenute nel documento CE (2000/C 28/02)
relativo alla concessione degli aiuti di Stato nel settore agricolo.
  2. L'intervento pubblico non potra' superare:
    a) il  50%  del  valore  degli investimenti relativi a strutture,
attrezzature  e  programmi informatici, realizzati presso le unioni e
le  strutture loro aderenti situate nelle regioni dell'obiettivo 1 ed
il 40% delle altre regioni;
    b) il  90% della spesa per servizi e assistenza tecnica nel campo
degli    accordi    interprofessionali    o    di    filiera,   della
commercializzazione,  della  realizzazione di sistemi di qualita', di
certificazione e di tracciabilita'.
  3.  Le spese generali sono ammissibili nella misura massima del 12%
della  spesa  totale  del  programma  e  sono  riferite a documentata
attivita'  di  oneri  progettuali, consulenze, studi di fattibilita',
ecc.
  4.  Le  spese  ammissibili  sono  considerate  al  netto  dell'IVA,
tuttavia  tale  imposta  potra'  essere riconosciuta qualora l'unione
documenti che il proprio regime fiscale non ne consente il recupero e
quindi costituisce costo a carico.
  5.  Nella  valutazione  dei  progetti sara' data priorita' a quelli
concernenti  il  completamento di iniziative gia' approvate da questo
Ministero, parzialmente realizzate o in fase di realizzazione.
  6.  Non  saranno prese in considerazione ai fini del finanziamento,
le  spese sostenute precedentemente all'approvazione della domanda di
aiuto.