Art. 5. Approvazione, realizzazione e verifica dei programmi 1. I progetti ritenuti ammissibili dovranno essere realizzati entro il periodo massimo indicato nel provvedimento di impegno della spesa e comunque entro il 31 dicembre 2005. 2. Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed all'approvazione di questo Ministero. 3. La corretta esecuzione dei progetti approvati e le spese rendicontate per la loro realizzazione, saranno oggetto di verifica da parte di una apposita commissione nominata da questo Ministero. 4. In fase di accertamento, le commissioni di verifica hanno facolta' di valutare ed approvare adeguamenti al progetto che comportino variazioni di spesa non eccedenti il 20% della spesa delle singole azioni.