Art. 5.
        Approvazione, realizzazione e verifica dei programmi
  1. I progetti ritenuti ammissibili dovranno essere realizzati entro
il  periodo massimo indicato nel provvedimento di impegno della spesa
e comunque entro il 31 dicembre 2005.
  2.  Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso
d'opera,  dovranno  essere  preventivamente  sottoposte  all'esame ed
all'approvazione di questo Ministero.
  3.  La  corretta  esecuzione  dei  progetti  approvati  e  le spese
rendicontate  per  la loro realizzazione, saranno oggetto di verifica
da parte di una apposita commissione nominata da questo Ministero.
  4.  In  fase  di  accertamento,  le  commissioni  di verifica hanno
facolta'  di  valutare  ed  approvare  adeguamenti  al  progetto  che
comportino variazioni di spesa non eccedenti il 20% della spesa delle
singole azioni.