Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato "regolamento", pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67 del 9 marzo 2001. (( 2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo. 2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento e' punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale. 2-ter. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento e' punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale. 2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro. 2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro. 2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001: "Art. 2. - 1. Sono congelati tutti i capitali e le altre risorse finanziarie, appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entita' o organismo designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I. 2. E' vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione dei talibani, delle persone, delle entita' o degli organismi designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I fondi o altre risorse finanziarie. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi e alle risorse finanziarie per i quali il comitato per le sanzioni contro i talibani ha concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorita' competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.". "Art. 4. - Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione, diretta o indiretta, della sostanza chimica denominata "anidride acetica (codice NC 2915 24 00), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entita' o organismo dell'Afghanistan controllato dai talibani, nonche' a qualsiasi persona, entita' o organismo ai fini di qualsiasi attivita' svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o gestita a partire da esso.". "Art. 5. - 1. Fatti salvi i poteri degli Stati membri nell'esercizio della loro autorita' pubblica, sono vietate la concessione, la vendita, la fornitura e la cessione, diretta o indiretta, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti alle attivita' militari del personale armato sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona fsica o giuridica, entita' o organismo stabiliti nell'Afghanistan controllato dai talibani, nonche' a qualsiasi persona, entita' o organismo ai fini di qualsiasi attivita' svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o a partire da esso. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi in cui il comitato per le sanzioni contro i talibani ha in precedenza concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorita' competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.". "Art. 8. - E' vietata la partecipazione ad attivita' collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, o l'attivita' degli uffici di cui all'art. 7 o di eludere le disposizioni del presente regolamento facendo ricorso a persone fisiche o giuridiche, entita' o organismi che agiscano da prestanome o da copertura, o con qualsiasi altra modalita'.". - Si riporta il testo degli articoli 250 e 247 del codice penale: "Art. 250 (Commercio col nemico). - Il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni.". "Art. 247 (Favoreggiamento bellico). - Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte.".