Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di
cui  agli  articoli  2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del
Consiglio,  del  6  marzo  2001, di seguito denominato "regolamento",
pubbli-cato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67
del 9 marzo 2001.
((  2.   La   violazione   delle  disposizioni  dell'articolo  2  del
regolamento  e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore  alla  meta'  del valore dell'operazione e non superiore al
doppio del valore medesimo.
  2-bis.   La  violazione  delle  disposizioni  dell'articolo  4  del
regolamento  e'  punita  con  la  pena prevista dall'articolo 250 del
codice penale.
  2-ter.   La   violazione  delle  disposizioni  dell'articolo 5  del
regolamento  e'  punita  con  la  pena prevista dall'articolo 247 del
codice penale.
  2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del
regolamento  e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.
  2-quinquies.  Al  di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di
cui  ai  commi  2,  2-bis,  2-ter  e  2-quater,  la  violazione delle
disposizioni  dell'articolo  8  del  regolamento  e'  punita  con una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non
superiore a 1.000.000 di euro.
  2-sexies.  Con  la  sentenza  di  condanna per i reati previsti dai
commi  precedenti  e'  sempre  ordinata  la  confisca  delle cose che
servirono  o  furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono il prodotto o il profitto. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 2, 4, 5 e 8 del
          regolamento  (CE)  n.  467/2001  del Consiglio, del 6 marzo
          2001:
              "Art.  2. - 1.  Sono  congelati  tutti  i capitali e le
          altre risorse finanziarie, appartenenti a qualsiasi persona
          fisica  o  giuridica,  entita'  o  organismo  designati dal
          comitato  per  le  sanzioni  contro  i talibani ed elencati
          nell'allegato I.
              2. E' vietato mettere, direttamente o indirettamente, a
          disposizione  dei  talibani, delle persone, delle entita' o
          degli  organismi  designati  dal  comitato  per le sanzioni
          contro i talibani ed elencati nell'allegato I fondi o altre
          risorse finanziarie.
              3.  I  paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi e alle
          risorse finanziarie per i quali il comitato per le sanzioni
          contro i talibani ha concesso una deroga. Tali deroghe sono
          ottenute  ricorrendo  alle autorita' competenti degli Stati
          membri elencate nell'allegato II.".
              "Art.  4. - Sono  vietate  la  vendita,  la  fornitura,
          l'esportazione  e la spedizione, diretta o indiretta, della
          sostanza  chimica  denominata  "anidride acetica (codice NC
          2915  24  00),  a  qualsiasi  persona  fisica  o giuridica,
          entita'   o   organismo  dell'Afghanistan  controllato  dai
          talibani,  nonche' a qualsiasi persona, entita' o organismo
          ai  fini  di  qualsiasi  attivita'  svolta nell'Afghanistan
          controllato dai talibani o gestita a partire da esso.".
              "Art.  5. - 1.  Fatti salvi i poteri degli Stati membri
          nell'esercizio  della loro autorita' pubblica, sono vietate
          la  concessione,  la  vendita,  la fornitura e la cessione,
          diretta  o  indiretta,  di consulenza tecnica, assistenza o
          formazione pertinenti alle attivita' militari del personale
          armato  sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona
          fsica   o   giuridica,   entita'   o   organismo  stabiliti
          nell'Afghanistan   controllato   dai  talibani,  nonche'  a
          qualsiasi persona, entita' o organismo ai fini di qualsiasi
          attivita'  svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani
          o a partire da esso.
              2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei
          casi  in  cui il comitato per le sanzioni contro i talibani
          ha  in  precedenza  concesso  una deroga. Tali deroghe sono
          ottenute  ricorrendo  alle autorita' competenti degli Stati
          membri elencate nell'allegato II.".
              "Art.  8. - E'  vietata  la partecipazione ad attivita'
          collegate   che   abbiano   per   oggetto  o  per  effetto,
          direttamente  o indirettamente, di promuovere le operazioni
          di  cui  agli  articoli  2,  4,  5 e 6, o l'attivita' degli
          uffici  di  cui all'art. 7 o di eludere le disposizioni del
          presente  regolamento  facendo  ricorso a persone fisiche o
          giuridiche,  entita' o organismi che agiscano da prestanome
          o da copertura, o con qualsiasi altra modalita'.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 250 e 247 del
          codice penale:
              "Art.  250  (Commercio col nemico). - Il cittadino o lo
          straniero  dimorante  nel territorio dello Stato, il quale,
          in   tempo   di   guerra   e   fuori   dei   casi  indicati
          nell'articolo 248,  commercia,  anche  indirettamente,  con
          sudditi  dello  Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con
          altre  persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico,
          e'  punito  con  la reclusione da due a dieci anni e con la
          multa  pari  al quintuplo del valore della merce e, in ogni
          caso, non inferiore a lire due milioni.".
              "Art.  247  (Favoreggiamento  bellico). - Chiunque,  in
          tempo  di  guerra,  tiene intelligenze con lo straniero per
          favorire  le  operazioni  militari del nemico a danno dello
          Stato  italiano,  o  per nuocere altrimenti alle operazioni
          militari  dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti
          diretti  agli stessi scopi, e' punito con la reclusione non
          inferiore  a  dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la
          morte.".