Art. 2. 1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attivita' produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entita' dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, (( entro quarantacinque giorni )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla formazione degli stessi se successiva. (( 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute ai competenti organi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla meta' dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1. ))