Art. 2.
  1.  I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a
comunicare  al  Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attivita' produttive,
Direzione  generale per la politica commerciale e per la gestione del
regime  degli  scambi,  l'entita'  dei capitali e delle altre risorse
finanziarie  oggetto  di congelamento, (( entro quarantacinque giorni
))  dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla
formazione degli stessi se successiva.
((    1-bis.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
inviare   contestualmente  copia  delle  comunicazioni  pervenute  ai
competenti  organi  parlamentari  del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
  2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1,
al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste
dal  presente  decreto,  e'  punita  con  una sanzione amministrativa
pecuniaria  non  inferiore  a  un  terzo  e  non superiore alla meta'
dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1. ))