Art. 3. 1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni (( di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, e all'articolo 2, comma 2, )) e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del (( testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. ))
Riferimenti normativi: - I capi I e II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), recano, rispettivamente: "Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie" e "Applicazione delle sanzioni amministrative". - Si riporta l'art. 30 del sucitato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988: "Art. 30 (Adempimenti oblatori). - 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione: a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione; b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti; c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilita' in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' a quanto previsto nella lettera a). 2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni: al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire. 3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511. 4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. 5. La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta' si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede".