Art. 3.
  1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni (( di cui
all'articolo 1,  commi 2,  2-quater  e 2-quinquies, e all'articolo 2,
comma 2, )) e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano
le  disposizioni del titolo II, capi I e II, del (( testo unico delle
norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni,
fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - I  capi  I  e  II  del  titolo  II  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   31 marzo   1988,  n.  148
          (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  in  materia
          valutaria),   recano,  rispettivamente:  "Disposizioni  per
          l'accertamento  delle violazioni valutarie" e "Applicazione
          delle sanzioni amministrative".
              -  Si  riporta  l'art.  30  del  sucitato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 148 del 1988:
              "Art.  30  (Adempimenti  oblatori).  - 1. Agli illeciti
          valutari   non  si  applicano  le  sanzioni  amministrative
          previste   dal  presente  testo  unico  se  l'autore  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  in  cui  riceve  l'atto di
          contestazione  versa all'erario dello Stato la somma di cui
          al  comma  2  ed inoltre provvede, entro un anno dalla data
          stessa,   ai   seguenti   adempimenti   relativi   ai  beni
          costituenti  oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne
          ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di
          contestazione:
                a) a   cedere   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le
          disponibilita'  in  valuta  estera  accreditabili nei conti
          valutari  sulla  base  del minor corso del cambio accertato
          tra  la  ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva
          cessione;
                b) a  rendersi  cessionario  senza  corrispettivo dei
          beni,  diversi  dalla  valuta  estera,  posseduti in Italia
          tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
                c) a  vendere  contro valuta estera accreditabile nei
          conti  valutari  i  beni  diversi  da quelli indicati nelle
          lettere  a)  e  b) e dalle disponibilita' in lire possedute
          direttamente  in  Italia  e  a cedere la valuta ricavata in
          conformita' a quanto previsto nella lettera a).
              2.  La  somma  da  versare  e'  pari al 5 per cento del
          valore  dei  beni  che  costituiscono oggetto dell'illecito
          quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al
          10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni: al
          15  per  cento del valore quando esso superi i 100 milioni;
          al  20  per  cento  del  valore  quando esso superi i 1.000
          milioni di lire.
              3.  Il  Ministro  del tesoro determina, con decreto, le
          modalita'  di  versamento  delle  somme  di cui al comma 2.
          Rimane  fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
              4.  I  documenti  comprovanti gli adempimenti di cui al
          comma  1  devono  essere trasmessi, entro centoventi giorni
          dalla  loro  effettuazione,  all'Ufficio italiano dei cambi
          che,  accertata  l'osservanza  degli  adempimenti medesimi,
          dichiara  estinto  l'illecito  valutario  amministrativo  e
          dispone  l'immediata  restituzione  delle  cose  oggetto di
          sequestro a chi prova di averne diritto.
              5.   La   facolta'   di  definizione  del  procedimento
          sanzionatorio   amministrativo  disciplinata  dal  presente
          articolo  non  e' esercitabile da chi della stessa facolta'
          si  sia  gia'  avvalso per altro illecito valutario, il cui
          atto  di  contestazione sia stato dall'interessato ricevuto
          entro   i   trecentosessantacinque   giorni  precedenti  la
          ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito
          per cui si procede".