Art. 4-bis. (( 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo regolamento puo' essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta e' inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri. 2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attivita' produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. 3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione e' subordinata ad autorizzazione. 4. Il Comitato consultivo istituito dall'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, e' integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, le modalita' di funzionamento del Comitato. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 159 del 30 giugno 2000): "Art. 4. - 1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I e' subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorita' dello Stato membro in cui e' stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi. 2. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I e' subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione anche nel caso in cui il Paese acquirente o il Paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorita' di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per "scopi militari" si intende: a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato; c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato. 3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I e' subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione anche nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorita' di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 (Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso): "Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso. 2. Il Comitato consultivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero del commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Il termine predetto e' prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri Ministri interessati, parere su questioni di carattere generale relative all'attivita' di autorizzazione e di controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa. 3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri, che svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa, due dell'interno e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri delle finanze, del tesoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alle predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta del Comitato stesso, altri esperti, anche estranei all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio esistente. 4. I componenti del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente dai Ministeri indicati al comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero del commercio con l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni. 5. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti".