Art. 4-bis.
((    1.  Ai  sensi  dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento
(CE)  n.  1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione
di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'allegato
I  al  medesimo  regolamento  puo'  essere subordinata al rilascio di
autorizzazione  su  richiesta  specifica  del  Ministero degli affari
esteri  o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La
richiesta  e'  inviata  al  Ministero  delle  attivita'  produttive -
Direzione  generale per la politica commerciale e per la gestione del
regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.
  2.  Nel  caso  in cui vengano formulate osservazioni da parte delle
Amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  entro  le  ventiquattro  ore
successive   alla  ricezione  della  richiesta,  il  Ministero  delle
attivita' produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una
conferenza  di servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro
esame  e  comunica  gli  esiti  della  stessa  all'esportatore  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
  3.  Nel  caso  in  cui  non vengano formulate osservazioni da parte
delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita'
produttive  ove  l'operazione  sia  da assoggettare ad autorizzazione
comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia
e   delle   finanze  -  Agenzia  delle  dogane  che  l'operazione  di
esportazione e' subordinata ad autorizzazione.
  4.  Il  Comitato  consultivo  istituito  dall'art.  5  del  decreto
legislativo   24 febbraio   1997,   n.   89,   e'  integrato  con  un
rappresentante  del  Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle
attivita' produttive disciplina, con proprio decreto, le modalita' di
funzionamento del Comitato. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3,
          del  Regolamento  (CE)  n.  1334/2000 del Consiglio, del 22
          giugno  2000  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 159 del 30 giugno 2000):
              "Art.  4. - 1. L'esportazione di prodotti a duplice uso
          non   compresi   nell'elenco   di  cui  all'allegato  I  e'
          subordinata   alla   presentazione   di   un'autorizzazione
          d'esportazione  nel  caso  in  cui  l'esportatore sia stato
          informato  dalle competenti autorita' dello Stato membro in
          cui  e'  stabilito che detti prodotti sono o possono essere
          destinati,  in  tutto  o  in  parte,  ad  una utilizzazione
          collegata    allo    sviluppo,    alla   produzione,   alla
          movimentazione,  al  funzionamento, alla manutenzione, alla
          conservazione,  all'individuazione,  all'identificazione  o
          alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari
          o   di   altri  congegni  esplosivi  nucleari  oppure  allo
          sviluppo,   alla   produzione,  alla  manutenzione  o  alla
          conservazione di missili che possano essere utilizzati come
          vettori di tali armi.
              2.   L'esportazione  di  prodotti  a  duplice  uso  non
          compresi  nell'elenco  di cui all'allegato I e' subordinata
          alla   presentazione  di  un'autorizzazione  d'esportazione
          anche  nel  caso  in  cui il Paese acquirente o il Paese di
          destinazione  siano  soggetti ad un embargo sugli armamenti
          deciso con una posizione comune o un'azione comune adottata
          dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo
          sugli  armamenti  imposto da una risoluzione vincolante del
          Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  e qualora
          l'esportatore sia stato informato dalle autorita' di cui al
          paragrafo  1  che  detti  prodotti  sono  o  possono essere
          destinati,  in  tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini
          del presente paragrafo per "scopi militari" si intende:
                a) l'inserimento   in   prodotti  militari  figuranti
          nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
                b) l'utilizzazione  di apparecchiature di produzione,
          controllo  o  analisi  e  loro  componenti  ai  fini  dello
          sviluppo,   della   produzione  o  della  manutenzione  dei
          prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato;
                c)  l'utilizzazione  di eventuali prodotti non finiti
          in  un  impianto  per  la  produzione  di prodotti militari
          figuranti nell'elenco summenzionato.
              3.   L'esportazione  di  prodotti  a  duplice  uso  non
          compresi  nell'elenco  di cui all'allegato I e' subordinata
          alla   presentazione  di  un'autorizzazione  d'esportazione
          anche  nel  caso  in  cui l'esportatore sia stato informato
          dalle  competenti autorita' di cui al paragrafo 1 che detti
          prodotti  sono  o  possono  essere destinati, in tutto o in
          parte,  ad  essere  utilizzati  come  parti o componenti di
          prodotti  militari  figuranti  nell'elenco dei materiali di
          armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio
          dello  Stato  membro in questione senza autorizzazione o in
          violazione  dell'autorizzazione prevista dalla legislazione
          nazionale dello stesso Stato membro".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo   24 febbraio   1997,  n.  89  (Attuazione  del
          regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC,
          sull'esportazione di beni a duplice uso):
              "Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso il Ministero
          del   commercio  con  l'estero  e'  istituito  un  comitato
          consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
              2.  Il  Comitato  consultivo, entro trenta giorni dalla
          ricezione  della  richiesta  formulata  dal  Ministero  del
          commercio  con  l'estero, esprime un parere obbligatorio ma
          non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento,
          revoca,  sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui
          all'art.  6,  paragrafi  1 e 2, del regolamento. Il termine
          predetto e' prorogato di novanta giorni qualora il comitato
          ritenga    necessario    esperire    ulteriore    attivita'
          istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta del
          Ministro  del  commercio  con  l'estero,  ovvero  di  altri
          Ministri  interessati,  parere  su  questioni  di carattere
          generale  relative  all'attivita'  di  autorizzazione  e di
          controllo  dell'esportazione  dei  beni  a duplice uso e su
          questioni   connesse   all'aggiornamento   della   relativa
          normativa.
              3.  Il  Comitato consultivo e' composto da un direttore
          generale  del  Ministero degli affari esteri, che svolge le
          funzioni  di presidente, da un rappresentante del Ministero
          del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa,
          due  dell'interno  e  da  un  rappresentante ciascuno per i
          Ministeri  delle  finanze,  del  tesoro dell'industria, del
          commercio    e    dell'artigianato,    della    sanita'   e
          dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
          Alle  riunioni  del  Comitato  partecipano senza diritto di
          voto  quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione,
          competenti  per  ciascuno  degli  esercizi di controllo dei
          beni  a  duplice uso, nominati con decreto del Ministro del
          commercio   con   l'estero,   su   proposta   del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato.  Alle
          predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto
          di  voto,  per  particolari  esigenze  e  su  richiesta del
          Comitato    stesso,    altri    esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione,   nei  limiti  dello  stanziamento  di
          bilancio esistente.
              4.  I  componenti  del  comitato  consultivo  e  i loro
          supplenti  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro  del
          commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente
          dai  Ministeri  indicati  al  comma  3, entro trenta giorni
          dalla  richiesta  da  parte del Ministero del commercio con
          l'estero.  L'inutile  decorso del termine non pregiudica il
          funzionamento dell'organo. Il Comitato viene rinnovato ogni
          tre anni.
              5. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con
          la  presenza  di  almeno  cinque  componenti. Esso delibera
          a maggioranza dei presenti".