Art. 2.
  1.  Nell'ambito  dei  posti di cui all'art. 1, i posti riservati al
Ministero  della  difesa per le esigenze della sanita' militare ed al
Ministero  degli  interni per le esigenze della sanita' della Polizia
di  Stato  sono  determinati  rispettivamente  in  32  e  in  6. Alla
ripartizione   dei   predetti   posti   tra   le  singole  scuole  di
specializzazione  si  provvede  con  il  decreto  di  cui  al comma 2
dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  2.  I  posti riservati ai medici stranieri provenienti dai Paesi in
via  di  sviluppo sono determinati in numero di 30. Alla ripartizione
dei  predetti  posti  tra  le  singole  scuole di specializzazione si
provvede  con  il  decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  alle  condizioni  e  con  le
modalita' disciplinate dall'art. 7 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
Detti   medici   debbono   essere   in   possesso   dell'abilitazione
all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.