(all. 1 - art. 1)
               ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA
                 DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL

Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta

                               Art. 1.
    1.  Viene  percepito  un canone per ciascun volo effettuato da un
aeromobile  secondo  le  regole  del  volo strumentale (volo IFR), in
conformita' con le procedure formulate in applicazione degli standard
e  delle  pratiche  raccomandate  dall'organizzazione  dell'Aviazione
civile   internazionale,   nello   spazio   aereo  delle  regioni  di
informazione  di  volo  di  competenza  degli  Stati contraenti, come
elencate  nell'allegato  1. Inoltre, nelle regioni di informazione di
volo  di  propria  competenza, uno Stato contraente puo' decidere che
venga  percepito  un  canone per qualsiasi volo effettuato secondo le
regole  del  volo  a  vista  (volo  VFR).  I voli effettuati in parte
secondo  le regole del volo a vista ed in parte secondo le regole del
volo  strumentale  (voli misti VFR/IFR) nelle regioni di informazione
di  volo  di  competenza  di  un  determinato  Stato  contraente sono
soggetti, per l'intera distanza percorsa all'interno delle menzionate
regioni  di  informazione di volo, al canone percepito in detto Stato
per i voli IFR.
    2.  Il  canone  costituisce  la remunerazione dei costi sostenuti
dagli  Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi
di  navigazione  aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni
di  rotta,  oltre  che  dei  costi  sostenuti  da  Eurocontrol per la
gestione del sistema.
    3.  I  canoni  generati  nello  spazio  aereo  delle  regioni  di
informazione  di  volo  di competenza di uno Stato contraente possono
essere  soggetti  all'imposta  sul valore aggiunto (IVA). Eurocontrol
puo',  in  tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e
secondo le modalita' convenute con lo Stato in questione.
    4.   La   persona  cui  il  canone  e'  imputato  e'  l'operatore
dell'aeromobile  al  momento  in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso
l'identita'  dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come
tale  il  proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia
dimostrato chi sia l'operatore.
                               Art. 2.
    Per  ogni  volo  che  accede  allo  spazio aereo delle regioni di
informazione  di  volo  di  competenza di piu' Stati contraenti viene
percepito  un  unico  canone (R), pari alla somma dei canoni generati
dal  volo  stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di
volo di competenza di ciascuno Stato contraente:
           ----> vedere Formula a pag. 71 della G.U. <----


    Il  canone  individuale  (ri) per i voli all'interno dello spazio
aereo   di  competenza  di  uno  Stato  contraente  e'  calcolato  in
conformita' con le disposizioni dell'art. 3.
                               Art. 3.
    Il  canone  per  un  volo  che  ha luogo nello spazio aereo delle
regioni di informazione di volo di competenza di un determinato Stato
contraente (i) e' calcolato secondo la formula:

                             ri=ti x Ni

nella  quale  (ri)  e' il canone, (ti) e' il coefficiente unitario di
tariffazione e (Ni) e' il numero di unita' di servizio corrispondenti
a  tale  volo.  I  coefficienti  unitari possono, se del caso, essere
fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.
                               Art. 4.
    Per  un  dato  volo, il numero di unita' di servizio designato da
(Ni)  e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della
formula seguente:

                              Ni=di x p

laddove  (di)  e'  il  coefficiente  di  distanza corrispondente allo
spazio  aereo  delle  regioni  di  informazione di volo di competenza
dello  Stato  contraente  (i)  e  (p)  e'  il  coefficiente  di  peso
dell'aeromobile interessato.
                               Art. 5.
    1.  Il  coefficiente  di  distanza (di) e' ottenuto dividendo per
cento  il  numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in
chilometri fra:
      l'aerodromo  di partenza situato all'interno dello spazio aereo
delle  regioni  di  informazione  di  volo  di competenza dello Stato
contraente  (i)  ovvero  il  punto  di  ingresso entro detto spazio e
l'aerodromo  di  prima  destinazione situato all'interno dello spazio
aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
    I  punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui
la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del
detto  spazio  aereo.  Il  piano  di  volo  tiene  conto  di  tutti i
cambiamenti  apportati  dall'operatore  al piano di volo inizialmente
depositato cosi' come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore
conseguenti  all'applicazione  di  misure  di  gestione dei flussi di
traffico aereo.
    2.  Tuttavia, per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza
dell'aeromobile  e  nel  corso  dei  quali  non  ha avuto luogo alcun
atterraggio  intermedio (voli circolari), e per i quali il punto piu'
distante  dall'aerodromo  si  trova in una regione di informazione di
volo  dello Stato contraente (i), il coefficiente di distanza (di) e'
ottenuto  dividendo  per  cento il numero che rappresenta la distanza
ortodromica espressa in chilometri fra:
      l'aerodromo   situato  all'interno  dello  spazio  aereo  delle
regioni  di informazione di volo di competenza dello Stato contraente
(i)  ovvero  il  punto di ingresso entro detto spazio e il punto piu'
distante  dall'aerodromo  piu'  il numero che rappresenta la distanza
ortodromica espressa in chilometri fra:
        il  punto  piu' distante dall'aerodromo e l'aerodromo situato
all'interno  dello spazio aereo menzionato, ovvero il punto di uscita
da detto spazio.
    3.  La  distanza da prendere in considerazione verra' determinata
sottraendo  venti  chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio
effettuato sul territorio di uno Stato contraente.
                               Art. 6.
    1.  Il  coefficiente  di  peso  e'  pari alla radice quadrata del
quoziente  che  si  ottiene  dividendo  per cinquanta il numero delle
tonnellate   metriche   del   peso  massimo  certificato  al  decollo
dell'aeromobile,  quale  appare sul certificato di navigabilita', sul
manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:

          p=(radice quadrata) peso massimo al decollo / 50}

    Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non
e'  noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il
coefficiente   di   peso   viene   stabilito   sulla  base  del  peso
dell'aeromobile  piu'  pesante  e  dello  stesso tipo di cui sia nota
l'esistenza.
    2.  Quando  per  uno stesso aeromobile esistono piu' pesi massimi
certificati  al decollo, il fattore peso e' stabilito in base al piu'
elevato  peso  massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal
suo Stato d'immatricolazione.
    3.  Quando,  tuttavia,  un operatore ha dichiarato agli organismi
responsabili  della  riscossione  dei  canoni  di  disporre  di  piu'
aeromobili  corrispondenti  a  diverse versioni dello stesso tipo, il
coefficiente  di  peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato
dall'operatore  in questione viene determinato sulla base della media
dei  pesi  massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso
tipo.  Il  calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per
operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.
    4. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso e' espresso
da un numero a due decimali.
                               Art. 7.
    1. Il coefficiente unitario di tariffazione e' stabilito in euro.
    2.   Salvo  decisione  contraria  di  uno  Stato  contraente,  il
coefficiente  unitario  di tariffazione viene ricalcolato mensilmente
applicando  il  tasso  di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta
nazionale  per  il  mese  precedente  a quello nel corso del quale ha
avuto luogo il volo. Il tasso di cambio applicato e' la media mensile
dei "tassi incrociati alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base
del tasso BID giornaliero.
                               Art. 8.
    1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
      a)  voli  misti  VFR/IFR,  solamente  nello  spazio aereo delle
regioni  di  informazione  di  volo di competenza dello Stato o degli
Stati  contraenti,  dove  sono effettuati esclusivamente in VFR e non
viene percepito un canone per i voli VFR;
      b)   voli   effettuati   da  aeromobili  il  cui  peso  massimo
autorizzato al decollo e' inferiore a due tonnellate metriche;
      c)  voli  effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani
regnanti  e  loro  parenti  stretti,  di  Capi di Stato e di Governo,
nonche'  di  Ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in
ogni  caso,  essere comprovati con indicazione del carattere speciale
del volo sul piano di volo;
      d) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR
competente.
    2.  Inoltre,  per cio' che concerne le regioni di informazione di
volo  di  propria  competenza,  uno Stato contraente puo' decidere di
esentare dal pagamento del canone:
      a) i voli militari di qualsiasi Stato;
      b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo
di  ottenere  un  brevetto  di  pilota  o  una  qualificazione per il
personale  di  condotta,  quando  ne  e' fatta menzione specifica nel
piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro lo
spazio aereo dello Stato interessato; non devono comportare trasporto
di  passeggeri  e/o  merci,  ne'  posizionamento  o  trasferimento di
aeromobili;
      c)  i  voli  effettuati esclusivamente al fine di controllare o
collaudare  le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti
al  suolo  per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento
effettuati dagli aeromobili in questione;
      d)   i   voli   che   terminano   nell'aerodromo   di  partenza
dell'aeromobile  e  nel  corso  dei  quali  non  ha avuto luogo alcun
atterraggio intermedio (voli circolari).
                               Art. 9.
    Il  canone e' pagabile presso la sede centrale di Eurocontrol, in
conformita'  con  le condizioni di pagamento esposte nell'allegato 2.
La divisa di contabilizzazione utilizzata e' l'euro.
                              Art. 10.
    Le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e i
coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.