Art. 3
   1.   Le   iniziative   che,  a  causa  della  insufficienza  delle
disponibilita'  finanziarie,  occupano  una  posizione nella relativa
graduatoria   che   risulti   non  utile  per  la  concessione  delle
agevolazioni,   sono   inserite   automaticamente,  invariate,  nella
graduatoria  relativa  al  primo  bando  utile  successivo, nel pieno
rispetto,  tuttavia,  delle condizioni vigenti con riferimento a tale
graduatoria  e  fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte
da  modifiche  normative che dovessero intervenire successivamente al
presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita'
temporale  del programma, la data della domanda originaria, rimanendo
comunque  salve  le  eventuali  modifiche  introdotte  in ordine agli
ulteriori criteri di ammissibilita'.
   Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche
normative,  qualora  l'impresa intenda mantenere valida, ai soli fini
dell'ammissibilita'  temporale  del  programma,  la  data della detta
domanda  originaria  e,  al  contempo, riformulare la domanda stessa,
rinuncia  al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da
inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui
all'art.  6,  comma  8  citato  e ripresenta la domanda, riformulata,
entro  i  termini di presentazione relativi al solo primo bando utile
successivo  alla  rinuncia  medesima, termini che saranno fissati con
decreto del Ministro delle attivita' produttive.
   Le   predette   modalita'   di   inserimento   automatico   o   di
riformulazione  si  applicano  anche alle domande che, sempre a causa
della  insufficienza  delle  disponibilita'  finanziarie,  sono state
agevolate  parzialmente  rispetto  alla  richiesta dell'impresa, alle
condizioni  richiamate  al  punto  5.6  della circolare n. 900047 del
25.1.2001.
   2.  Le  iniziative  collocate nelle graduatorie regionali speciali
che,   a   causa  dell'insufficienza  delle  relative  disponibilita'
finanziarie,  occupano  una  posizione  che  risulti non utile per la
concessione  delle  agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa,
concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili
per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate
dalle   regioni   alle  graduatorie  speciali  ed  eventualmente  non
attribuite,  sono  automaticamente  utilizzate  per le corrispondenti
graduatorie regionali ordinarie.
   3.  Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1
sono  invece  escluse  dalle agevolazioni di cui alla citata legge n.
488/92.