Art. 4
   1.  Per  le  iniziative  di  cui  all'art.  3, ivi comprese quelle
inserite   automaticamente   ai   sensi  dell'art.  6,  comma  8  del
regolamento,   con  successivi  provvedimenti,  sono  individualmente
comunicati    alle   imprese   interessate   gli   specifici   motivi
dell'esclusione  totale  o  parziale  dalle  agevolazioni. Dalla data
della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione
del provvedimento di esclusione.
   Roma, 10 dicembre 2001
                                       Il direttore generale: Sappino