Art. 4 1. Per le iniziative di cui all'art. 3, ivi comprese quelle inserite automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data della comunicazione decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione. Roma, 10 dicembre 2001 Il direttore generale: Sappino