Art. 2. 1. Possono partecipare alla selezione di cui all'art. 1 tutti i comuni italiani rientranti nel perimetro della regione alpina individuata dalla Convenzione per la protezione delle Alpi e la cui candidatura ottenga il parere favorevole della regione o della provincia autonoma di appartenenza. 2. I comuni rientranti nel perimetro della regione alpina sono desumibili dalla carta del territorio alpino di cui in allegato A al presente decreto. 3. Per partecipare alla selezione i comuni devono compilare il modulo di partecipazione secondo la struttura dell'allegato B al presente decreto ed il questionario approvato dalla VI Conferenza delle Alpi secondo la struttura dell'allegato C al presente decreto. 4. Il modulo di partecipazione e il questionario, compilati in ogni loro parte e sottoscritti in calce dal sindaco o da un suo delegato, la documentazione a supporto della candidatura e quella richiesta dal questionario, e il parere favorevole a partecipare espresso dalla regione o dalla provincia autonoma, vanno inseriti in un'unica busta contenente sul frontespizio la dicitura: selezione interna per la sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, candidatura del comune di ................... 5. La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata in 2 copie cartacee nonche' su supporto magnetico e pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12 del 15 gennaio 2002 al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, selezione interna per la sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.