Art. 2.
  1.  Possono  partecipare  alla  selezione di cui all'art. 1 tutti i
comuni   italiani  rientranti  nel  perimetro  della  regione  alpina
individuata  dalla  Convenzione per la protezione delle Alpi e la cui
candidatura  ottenga  il  parere  favorevole  della  regione  o della
provincia autonoma di appartenenza.
  2.  I  comuni  rientranti  nel  perimetro della regione alpina sono
desumibili  dalla carta del territorio alpino di cui in allegato A al
presente decreto.
  3.  Per  partecipare  alla  selezione  i comuni devono compilare il
modulo  di  partecipazione  secondo  la  struttura dell'allegato B al
presente  decreto  ed  il  questionario approvato dalla VI Conferenza
delle Alpi secondo la struttura dell'allegato C al presente decreto.
  4. Il modulo di partecipazione e il questionario, compilati in ogni
loro  parte e sottoscritti in calce dal sindaco o da un suo delegato,
la documentazione a supporto della candidatura e quella richiesta dal
questionario,  e  il  parere  favorevole a partecipare espresso dalla
regione  o dalla provincia autonoma, vanno inseriti in un'unica busta
contenente  sul  frontespizio  la  dicitura: selezione interna per la
sede  del segretariato permanente della Convenzione per la protezione
delle Alpi, candidatura del comune di ...................
  5.  La  documentazione  di  cui  al  presente  articolo deve essere
presentata  in  2  copie  cartacee  nonche'  su  supporto magnetico e
pervenire  in busta chiusa entro e non oltre le ore 12 del 15 gennaio
2002  al  seguente  indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  selezione  interna  per  la  sede  del segretariato
permanente  della  Convenzione  per  la  protezione  delle  Alpi, via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.