Art. 10.
  1.  Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le
Prefetture  possono  dare  autorizzazioni  alla  circolazione,  fermo
restando  l'assenso  degli  enti  proprietari  e  concessionari delle
strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate,
documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita' gia'
fissate agli articoli 5, 6 e 7.
  2.  Il  suddetto  assenso puo' essere richiesto dagli interessati e
rilasciato  dagli  enti  proprietari  e  concessionari  delle  strade
contestualmente  all'autorizzazione  alla  circolazione rilasciata ai
sensi  dell'art. 10 o dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.