Art. 10. 1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le Prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita' gia' fissate agli articoli 5, 6 e 7. 2. Il suddetto assenso puo' essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.